Cassazione Penale, Sentenza n. 42532/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano: errore nel calcolo della pena (riduzione di un terzo per il rito abbreviato applicata in modo errato); mancato o carente riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e dell'attenuante per risarcimento del danno; vizio di motivazione sulla qualificazione dell'aggravante del metodo camorristico (art. 416-bis.1 c.p.); questioni probatorie sull'esistenza e natura dell'arma; censure generali sulla valutazione della recidiva e sulla dosimetria. Parte delle doglianze è stata inoltre sottratta all'esame in Cassazione per effetto delle rinunce parziali effettuate in appello (i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello eccetto quelli relativi alla misura della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rettificato gli errori di calcolo della pena in rapporto alla diminuzione per il rito abbreviato per Ferro Francesco e per Siviero Giuseppe portando per entrambi la pena detentiva a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni. I motivi relativi alla responsabilità, all'aggravante 416-bis.1 e ad altri profili sono stati in gran parte ritenuti preclusi a causa delle rinunce in appello o ritenuti infondati; il ricorso di Napoletano Edoardo è stato dichiarato inammissibile e perciò condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. In sintesi: confermata la sostanza della sentenza impugnata salvo la correzione numerica delle pene per Ferro e Siviero; le questioni sulle attenuanti e sull'aggravante sono state per lo più non esaminate o rigettate per i motivi esposti.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha considerato la contestazione dell'aggravante sul metodo camorristico ma, ove il motivo era stato rinunciato in appello o non sufficientemente sviluppato in ricorso, ne ha dichiarato la preclusione; in generale l'applicazione dell'aggravante va adeguatamente motivata rispetto alla teleologia e alle circostanze del fatto.
art. 62 n.4 cod. pen.
Riguarda l'attenuante del risarcimento del danno: la Corte sottolinea che l'attenuante richiede l'offerta effettiva o la messa a disposizione della somma (offerta reale) per poter essere valutata favorevolmente.
art. 114 cod. pen.
Riguarda l'attenuante della partecipazione di minima entità: la Corte ha ritenuto la questione in gran parte preclusa per via della rinuncia all'impugnazione, ma richiede motivazione precisa quando viene chiesta.
art. 62-bis, art. 69 e art. 99 cod. pen.
Norme richiamate nei motivi come riferimenti alla quantificazione e alla determinatezza delle circostanze e della recidiva; la Corte ha esaminato i profili relativi alla recidiva e alla dosimetria solo nella misura in cui non fossero preclusi.
artt. 438 e 442 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in rapporto alle modalità e ai termini delle impugnazioni; la Corte ha tenuto conto delle rinunce e delle preclusioni processuali evidenziate.
art. 619 cod. proc. pen.
Utilizzato come base per la rettifica d'ufficio dell'errore materiale nel calcolo della pena da parte della Corte di Cassazione; la correzione aritmetica è stata ritenuta consentita in questa sede.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende a carico del ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 1209 cod. civ.
Richiamato a proposito dei requisiti dell'offerta reale di risarcimento: la Corte osserva che la mera proposta non equivale al deposito o alla messa a disposizione richiesta per il riconoscimento dell'attenuante.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina citata nei motivi; la valutazione dei fatti e della tipicità è stata confermata in primo e secondo grado salvo le preclusioni processuali.
art. 546 e art. 132 cod. pen.
Richiamate nei motivi relativi alla motivazione e alla quantificazione della pena e della recidiva; la Corte ha ritenuto che le doglianze non adeguatamente dedotte in appello siano precluse in Cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello eccetto quelli relativi alla misura della pena preclude la possibilità di far valere in Cassazione questioni sostanziali sulla responsabilità, sulle aggravanti e sulle attenuanti che non siano state devolute al giudice d'appello.
- Errori materiali o aritmetici nel calcolo della pena operati dalla Corte territoriale possono essere rettificati in Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- L'attenuante per risarcimento del danno richiede un'offerta reale e documentabile (deposito o messa a disposizione); la mera proposta non è sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante.
- Le accuse relative all'uso dell'arma o alla sua natura devono essere sostenute con elementi probatori già dedotti in appello; questioni nuove introdotte solo in Cassazione sono, di regola, inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e può comportare l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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