Cassazione Penale, Ordinanza n. 06397/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ritiene manifestamente infondata la doglianza sulla competenza territoriale e generica, per aspecificità, la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, in primo luogo, un vizio relativo alla competenza territoriale tra il Tribunale di Catania e quello di Messina. In secondo luogo, contesta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché, secondo il principio richiamato, se l'eccezione sulla competenza territoriale viene formulata nell'udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale, essa non può essere riproposta successivamente; il giudice deve allora decidere secondo le regole preesistenti sulla competenza. Quanto al secondo motivo, la censura è ritenuta meramente reiterativa di quella già proposta in appello e disattesa con motivazione logica fondata sull'entità dell'importo illecitamente sottratto, senza che il ricorso si confronti con tale ratio decisoria.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'entità dell'importo illecitamente sottratto; il motivo di ricorso che non si confronta con tale valutazione è generico e inammissibile.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'udienza preliminare, se non accompagnata dalla richiesta di rinvio pregiudiziale, non può essere riproposta successivamente, dovendosi applicare le regole ordinarie sulla competenza.
- Se il giudice ritiene competente il tribunale adito, deve rigettare l'eccezione; tale decisione preclude la reiterazione della doglianza in fasi successive secondo il principio richiamato.
- Il motivo di ricorso contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità quando si limita a ripetere la censura già respinta in appello senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi, specie se fondata sull'entità del profitto o del danno.
- In sede di legittimità, la censura che non si misuri con la motivazione della sentenza impugnata è aspecifica e non può superare il vaglio di ammissibilità.
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