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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 74/2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 1263/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in data 23.05.2024 e passata in giudicato il 13/08/2024 come da relativa certificazione rilasciata in data 22/07/2025.

Giustizia amministrativa202502113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza spontanea a una sentenza del Tribunale ordinario, con omesso pagamento delle somme riconosciute e mancato rilascio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi il 23 maggio 2024 e passata in giudicato il 13 agosto 2024. Il ricorso traeva fondamento dall'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dal giudicato, consistenti nel pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza e nel rilascio della carta del docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha spontaneamente adempiuto, rilasciando la carta del docente e accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adempiuto spontaneamente agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha comunque condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge, ritenendo comprovati tutti i presupposti sostanziali e processuali del ricorso e fondato il giudizio in ragione dell'originario inadempimento ministeriale. Le spese sono state distratte in favore del procuratore antistatario.

Massime di principio

  • L'adempimento spontaneo dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per adempimento sopravvenuto, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che era rimasta originariamente inadempiente.
  • La condanna alle spese per soccombenza virtuale presuppone che dagli atti risultino fondati il ricorso di ottemperanza e i relativi presupposti sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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