Sentenza n. 2699/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 6312/2024 pubbl. il 02/10/2024 RG n. 748/2024, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. MAZZOCCA, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 6312/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale del lavoro di Napoli, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi. Ha chiesto l'assegnazione all'Amministrazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta il 15 luglio 2025, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito, ma non ha provato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che l'ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e che la sentenza azionata risultava munita di attestazione di passaggio in giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva senza adempimento dell'Amministrazione. In assenza di prova dell'esecuzione, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale attuazione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, attribuendo alla ricorrente quanto dovuto. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, su richiesta della ricorrente e nei successivi 60 giorni. Ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, sono rimborsabili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; non sono invece comprese le spese di precetto, riferibili all'esecuzione forzata ordinaria. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano l'esecuzione forzata ordinaria; le relative spese di precetto non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e non sono quindi poste a carico dell'amministrazione nell'ambito di tale giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, purché siano rispettate le condizioni processuali previste dalla legge e sia decorso il termine dilatorio applicabile alle esecuzioni nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver dato esecuzione al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine specifico e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio funzionali all'adempimento, a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili, come spese successive al giudicato, soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; restano escluse le spese di precetto relative alla distinta procedura di esecuzione forzata ordinaria.
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