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Sentenza

Sentenza n. 2800/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere di sospensione e annullamento della procedura concorsuale per un posto di docente di corno, nonché gli atti attuativi, il mancato visto della Ragioneria territoriale e l’annullamento in autotutela del contratto di lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, primo classificato nella procedura per un posto a tempo indeterminato nel settore AFAM010 – Corno, aveva sottoscritto il contratto l’8 ottobre 2025. Con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti con cui il Conservatorio aveva sospeso la procedura e disposto l’avvio dell’annullamento, deducendo: violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, perché il DM 180/2023 sarebbe stato ancora applicabile e il DPR 83/2024 avrebbe avuto efficacia soltanto dall’anno accademico 2025/2026; difetto di motivazione e mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato; illegittima subordinazione alle indicazioni ministeriali, in assenza di un potere ministeriale di ingerenza nel reclutamento delle istituzioni musicali; lesione del legittimo affidamento e del buon andamento. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera di annullamento degli atti preparatori, gli atti della Ragioneria territoriale relativi al mancato visto del contratto e il decreto del responsabile del procedimento che ha annullato l’intera procedura. Ha ribadito l’applicabilità del DM 180/2023, sostenendo inoltre che il reclutamento riguardasse l’anno accademico 2024/2025 e utilizzasse facoltà assunzionali precedenti; ha contestato la motivazione dell’autotutela, l’asserita necessità di adeguarsi alle indicazioni ministeriali e la lesione dell’affidamento. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali e il proprio difetto di legittimazione passiva; sono state inoltre sollevate eccezioni circa la natura non immediatamente lesiva della delibera n. 78 e dell’osservazione della Ragioneria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo: le delibere impugnate avevano natura endoprocedimentale, producevano effetti conformativi nei rapporti interni all’Amministrazione e non erano immediatamente lesive; la lesione esterna è derivata dai successivi atti conclusivi, poi impugnati con motivi aggiunti. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha respinto nel merito le censure. Ha ritenuto applicabile il DPR 83/2024 alle procedure per docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026, comprese quelle bandite nel 2025: l’art. 17, comma 8, va letto con l’art. 4, comma 4, dello stesso decreto e con l’art. 5 del DM 128/2025, secondo cui le procedure di reclutamento per quell’anno accademico dovevano svolgersi tra giugno e ottobre 2025. Il bando indicava espressamente la necessità di coprire il posto per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026; l’eventuale provenienza delle facoltà assunzionali da anni precedenti non incideva sulla disciplina organizzativa applicabile. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione: il decreto di annullamento indicava la violazione di legge e l’interesse pubblico al ripristino della legalità e alla partecipazione degli aventi diritto in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina, tra cui almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto presso istituzioni AFAM statali o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali. La censura relativa all’ingerenza ministeriale è stata respinta perché l’autotutela era stata esercitata autonomamente dal Conservatorio e fondata sull’illegittimità della procedura, non sul solo obbligo di conformarsi alle indicazioni ministeriali. È stata infine esclusa la lesione di un affidamento tutelabile, poiché il bando conteneva una clausola che avvertiva della possibile revoca o modifica in presenza di provvedimenti ostativi o di ragioni di interesse pubblico. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 8, d.P.R. 83/2024

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.

    La decorrenza dall’anno accademico 2025/2026 comprende le procedure bandite nel 2025 per assumere docenti destinati a prestare servizio in quell’anno accademico, da concludere entro ottobre secondo il calendario previsto dal regolamento.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 83/2024

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.

    Il calendario di reclutamento previsto dall’art. 4, comma 4, coordina la decorrenza della nuova disciplina con le procedure bandite nell’anno accademico precedente, includendo quelle destinate alla copertura dei posti per l’anno accademico 2025/2026.

  • art. 5 d.m. 128/2025

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025 (adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 8 del D.P.R. n. 83/2024), ai sensi del quale, “Conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 gli effetti del presente decreto decorrono dall’applicazione delle disposizioni di detto d.P.R., ivi compresa la programmazione del personale per l’anno accademico 2025/2026. L’avvio delle procedure di cui ai precedenti articoli avviene durante l’anno accademico 2024/2025”.

    Il decreto attuativo conferma che la nuova disciplina opera anche per la programmazione del personale relativo all’anno accademico 2025/2026 e che le relative procedure possono essere avviate durante l’anno accademico 2024/2025.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    In conclusione la censura deve essere rigettata atteso che, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato, afferente alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, sono state declinate le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione contemplati dal D.P.R. n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.

    Nel caso esaminato, l’annullamento d’ufficio è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’illegittimità del bando adottato in base a una disciplina non più applicabile e su un interesse pubblico esplicitato: assicurare l’accesso alla selezione ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali non sono, di regola, autonomamente impugnabili, perché la lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile all’atto conclusivo; l’impugnazione anticipata è ammessa in via eccezionale quando l’atto vincolato conformi nettamente la determinazione finale oppure quando un atto interlocutorio determini un arresto procedimentale.
  • La decorrenza della disciplina di reclutamento dall’anno accademico 2025/2026 va coordinata con il calendario che impone di bandire le procedure entro giugno dell’anno accademico precedente e di concluderle entro ottobre: la nuova disciplina si applica pertanto anche alle procedure svolte nel 2025 per assumere docenti destinati al servizio nell’anno accademico 2025/2026.
  • La provenienza delle facoltà assunzionali da anni accademici precedenti non determina, di per sé, l’applicabilità della disciplina previgente quando la normativa sopravvenuta regola l’organizzazione e lo svolgimento della procedura di reclutamento.
  • L’annullamento in autotutela di una procedura concorsuale può essere sostenuto dall’interesse pubblico al ripristino della legalità e alla partecipazione dei candidati che possiedono i requisiti prescritti dalla disciplina vigente, purché tali ragioni siano esplicitate nel provvedimento.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile sulla stabilità dell’esito concorsuale quando il bando avverte espressamente i partecipanti della possibilità di revoca o modifica per sopravvenuti provvedimenti ostativi o per ragioni di interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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