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Sentenza

Sentenza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del verbale di accertamento dei requisiti psicofisici del 2 aprile 2025, con il quale la Commissione di esclusione del ricorrente dal Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1307 Allievi Agenti della Polizia di Stato poiché ritenuto inidoneo per "alterazione della composizione corporea (PBF 25.9%)" ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A del DPR n. 207 del 17.12.2015; - di ogni verbale della commissione inerente all'accertamento dei requisiti psico-fisici del ricorrente ed in particolar modo quelli relativi agli accertamenti sanitari; - della graduatoria del concorso in esame pubblicata in data 20 maggio 2025 nella parte in cui esclude parte ricorrente. - del riscontro del Ministero dell'Interno all'istanza di autotutela proposta dal ricorrente nel quale si richiedeva il riesame del verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici del concorso in esame del 02.04.2025.

Giustizia amministrativa202506686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per alterazione della composizione corporea, nonché gli atti connessi e la graduatoria nella parte relativa al candidato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 2 aprile 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici lo aveva giudicato inidoneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A, del d.P.R. n. 207/2015, per alterazione della composizione corporea, rilevando un PBF del 25,9%. Sono stati impugnati anche gli ulteriori verbali relativi agli accertamenti sanitari, la graduatoria del concorso nella parte in cui lo escludeva e il riscontro ministeriale all'istanza di autotutela. Il testo non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 23 gennaio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Il giudice ha affermato che la parte dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico dell'amministrazione resistente e da rifondere al difensore antistatario del ricorrente. Anche le spese di verificazione, liquidate nella misura richiesta dal verificatore, sono state poste a carico dell'amministrazione resistente in ragione dell'esito positivo della verificazione. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    alterazione della composizione corporea (PBF 25.9%)

    La disposizione è indicata quale base normativa del giudizio di inidoneità psicofisica contestato, ma il TAR non ne esamina il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno dell'interesse alla decisione è riferito dal TAR alla disponibilità dell'interesse ad agire e alla coltivazione del giudizio da parte del ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La norma, richiamata insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, giustifica l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Il giudice amministrativo non può rilevare d'ufficio la persistenza dell'interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione quando questa abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei vizi dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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