Cassazione Penale, Sentenza n. 8913/2024 del 29/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione) commessa quale amministratore unico della società "RIS TORO S.r.l.". Deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per avergli attribuito responsabilità penale nonostante avesse svolto un ruolo di mero amministratore di diritto, con mancanza di adeguata prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza dei piani gestori, stato delle scritture contabili, e il fatto che la gestione fosse effettivamente condotta da altri soggetti); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione o motivazione sulla sospensione condizionale della pena, con riferimenti all'art. 133 co. 2 c.p. e alla necessità di valutare il casellario giudiziale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi di appello fossero formulati in modo generico e non specifico rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata: i rilievi dettagliati sono stati esposti solo nel ricorso per cassazione, il che ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Inoltre il secondo motivo (riguardante la sospensione condizionale) è stato ritenuto inedito, poiché non proposto in sede di appello. La Corte ha infatti confermato che il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio né a motivare necessariamente sulla sospensione condizionale quando l'imputato non abbia fornito elementi fattuali specifici idonei a giustificarne l'accoglimento. In ordine ai fatti sostanziali la Corte territoriale aveva motivato il diretto coinvolgimento del Cicconi nella gestione della società, richiamando la lunga durata dell'incarico (sei anni), la stipula del contratto di accollo del mutuo del 28.5.2012 e la detenzione/omessa riconsegna dei libri contabili. Conseguenze: oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 3 (limiti della gravame in cassazione)
La Corte ha applicato il principio per cui in cassazione non può essere dedotta una questione che non sia stata previamente specificamente proposta in appello; il ricorso che estende o specifica censure generiche di appello è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha altresì imposto la sanzione a favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità ritenuta evidente.
art. 133 c.p., comma 2 (richiamata dal ricorrente)
Richiamata dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha invece richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo i quali il giudice d'appello non è obbligato a concedere d'ufficio la sospensione condizionale e non è tenuto a motivare sul punto se l'interessato non ha fornito elementi concreti a sostegno della richiesta.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati)
Cass. Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019; Cass. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020; Cass. Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023; Cass. Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013
Precedenti richiamati per i principi di specificità dei motivi di impugnazione in appello e in cassazione e per la regola secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a concedere o a motivare d'ufficio la sospensione condizionale in assenza di adeguati elementi di fatto.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata come principio sul diritto/dovere del giudice di sanzionare le spese per inammissibilità manifestamente evidente; ha supportato la decisione di condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In appello i motivi devono essere esposti con sufficiente specificità: censure generiche devono già essere articolate in modo dettagliato in appello altrimenti vengono considerate inesistenti in cassazione.
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello (art. 606 c.p.p.): le argomentazioni di fatto avanzate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
- Il giudice d'appello non è obbligato a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sulla sua esclusione se l'interessato non ha fornito elementi fattuali concreti per giustificare il beneficio.
- La mera qualifica formale di "amministratore di diritto" non esclude automaticamente responsabilità: il tempo dell'incarico e comportamenti concreti (es. stipula di atti rilevanti, detenzione/omessa riconsegna di documentazione contabile) possono giustificare la ricostruzione di un coinvolgimento attivo e dell'elemento soggettivo richiesto per reati fallimentari.
- L'inammissibilità manifesta dei motivi può comportare la condanna alle spese e a somme a carico del ricorrente (cassa delle ammende); pertanto la scelta di proporre ricorso generico espone a rischio economico oltre che processuale.
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