Cassazione Penale, Sentenza n. 2684/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per incompatibilità fra l'assoluzione ai sensi dell'art. 633 c.p. e la condanna per il danneggiamento degli alberi; 2) estinzione del reato per prescrizione (richiamando art. 157 c.p.), rilevando che il termine prescrizionale sarebbe decorso prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (prescrizione). Nonostante risultasse un'interruzione del termine per 84 giorni, il termine di prescrizione era comunque decorso il 3 febbraio 2020, antecedente alla sentenza impugnata del 30 novembre 2020. Perciò la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio poiché il reato risultava estinto per prescrizione. La Corte ha precisato che le risultanze non consentivano un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quindi non è stato disposto un accertamento di merito alternativo.
Norme richiamate
D.L. n.137 del 2020, art. 23 comma 8
La procedura si è svolta con contraddittorio scritto ai sensi della norma, ossia il procedimento in Cassazione si è celebrato per iscritto come previsto dal citato decreto-legge.
art. 633 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'incompatibilità fra assoluzione e condanna: la Corte di Cassazione non ha risolto la questione di merito perché il motivo sulla prescrizione ha assorbito ogni altra censura.
art. 157 cod. pen.
La norma sulla prescrizione è stata applicata per verificare i termini e le eventuali interruzioni: la Corte ha ritenuto che, malgrado un'interruzione di 84 giorni, il termine complessivo fosse comunque decorso il 3/2/2020, estinguendo il reato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che le risultanze acquisite non permettevano un proscioglimento più favorevole dell'imputato per ragioni di merito; quindi la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione del reato e non ha pronunciato un diverso proscioglimento.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è effettivamente decorso prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Le interruzioni del termine prescrizionale vanno computate con precisione: un periodo di interruzione non sempre evita l'estinzione se il termine complessivo è già scaduto.
- Quando un motivo processuale (es. prescrizione) è risolutivo e assorbe le altre censure, la Corte non procede necessariamente a un esame di merito sulle eventuali incongruenze tra assoluzione e condanna.
- L'art. 129 c.p.p. permette alla Corte di pronunciare un proscioglimento più favorevole se le risultanze lo giustificano; tuttavia, se ciò non è possibile in base agli atti acquisiti, si procede all'annullamento per prescrizione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente e con precisione le cause di sospensione/interruzione dei termini prescrizionali e le date delle pronunce per evitare che il reato si estingua per decorrenza.
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