Cassazione Penale, Sentenza n. 25988/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che, in sede di rinvio, aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p. sostenendo: (1) violazione dell'art. 235 c.p., perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare soltanto la frazione di pena riferibile al capo B) (tentato furto con strappo), risultante in sei mesi di reclusione e multa, soglia inferiore al requisito minimo di due anni previsto dalla norma per l'espulsione; (2) vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe valutato la pericolosità del ricorrente unicamente sulla base di precedenti penali, della condizione di soggiorno irregolare e della gravità formale delle modalità commissive, senza considerare la condotta successiva al fatto, l'effettiva scarsa gravità del danno (attenuanti generiche concesse) e la lontananza temporale di alcuni precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente parametrato l'applicabilità dell'art. 235 c.p. alla pena complessiva (tre anni) anziché alla sola frazione riferibile al capo B), come indicato dalla pronuncia rescindente della Quinta Sezione che aveva dichiarato ammissibile l'appello del Pubblico ministero esclusivamente in relazione al capo B). Poiché la frazione di pena per il capo B) era di sei mesi, inferiore alla soglia dei due anni prevista dall'art. 235, la misura dell'espulsione non poteva essere applicata. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; è stata disposta comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen. (misure di sicurezza personali)
"per un tempo superiore ai due anni"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'applicabilità della misura dell'espulsione presuppone una condanna alla reclusione superiore ai due anni e che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve prendere in considerazione la pena riferibile esclusivamente al capo oggetto dell'appello ammesso (non la pena complessiva riferita anche a capi rispetto ai quali l'appello era inammissibile).
art. 680, comma 3, e art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (ammissibilità dell'appello del Pubblico ministero in riti abbreviati)
Tali disposizioni sono state richiamate per affermare che l'appello del Pubblico ministero contro la decisione resa in rito abbreviato era ammissibile soltanto con riferimento al singolo reato (capo B), per il quale era stata operata la riqualificazione, e non rispetto al capo A). Ciò vincola il giudice del rinvio a limitare la propria decisione agli effetti dell'appello ammissibile.
art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo)
Richiamato in quanto oggetto della decisione di primo grado e della particolare vicenda di riqualificazione tra capo A) e capo B); utile a inquadrare il reato per il quale è stato ritenuto ammissibile l'appello.
art. 610 cod. proc. pen. (assegnazione delle Sezioni in sede di esame preliminare)
Richiamato proceduralmente: il ricorso era stato destinato ad altra Sezione in primo esame e poi restituito alla Prima Sezione, senza che ciò incidesse sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando un giudice di rinvio interviene a seguito di annullamento o rimessione della Cassazione, deve attenersi ai limiti di ammissibilità dell'appello indicati nella pronuncia rescindente: valutazioni e misure devono riferirsi esclusivamente ai capi per i quali l'appello è stato dichiarato ammissibile.
- La misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p. richiede una condanna alla reclusione superiore a due anni; il calcolo rilevante per verificare il requisito deve riguardare la pena relativa al reato oggetto del giudizio, non la pena complessiva se parti di essa derivano da capi non soggetti all'impugnazione ammessa.
- La situazione personale del condannato (precedenti, soggiorno irregolare, mancanza di fissa dimora) può essere elemento per la prognosi di pericolosità, ma non può supplire al rispetto dei presupposti normativi formali richiesti per l'applicazione di una misura di sicurezza: se manca il requisito soggettivo/oggettivo previsto dalla norma, l'applicazione è illegittima.
- In casi simili, la difesa dovrebbe sollevare sia profili di inammissibilità/limitazione dell'appello sia elementi di fatto ostativi alla pericolosità (assenza di recidiva posteriore, concessione di attenuanti, distanza temporale dei precedenti, archiviazioni), affinché il giudice consideri il quadro complessivo e non solo i precedenti giudiziari.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando l'errore di diritto è manifesto e la rettifica non richiede alcun accertamento istruttorio ulteriori: errore nel parametro di applicazione della norma è esempio tipico.
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