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Sentenza

Sentenza n. 1048/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1053/2023 n. 271/2024 del 3.4.2024 la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202501150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 271/2024, relativa al riconoscimento della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 271 del 3 aprile 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi euro 3.000, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese processuali, senza dimostrare la materiale corresponsione del beneficio spettante alla ricorrente. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Livorno era passata in giudicato, era stata notificata all'organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che fosse stata dimostrata l'effettiva corresponsione del beneficio dovuto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la Carta del docente secondo le modalità stabilite nel titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo pagamento. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ove necessario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800, oltre IVA e CAP, per le spese di giudizio, da corrispondere al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rimedio per ordinare l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di riconoscere somme maturate successivamente o non comprese nel titolo, inclusi nel caso concreto interessi e rivalutazione richiesti dalla ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il pagamento in conto sospeso, strumento del quale il commissario ad acta può avvalersi per dare esecuzione alla decisione.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Stabilisce i limiti di cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria; il TAR ha applicato tali limiti alle somme dovute dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo esecutivo passato in giudicato è stato notificato all'organo competente e il termine dilatorio previsto per l'adempimento è decorso senza prova dell'effettiva esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio.
  • L'esecuzione parziale del giudicato non esclude l'interesse all'ottemperanza per la parte rimasta ineseguita; l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme o l'integrale attuazione delle statuizioni contenute nel titolo.
  • Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti interessi e rivalutazione maturati sulle somme dovute e non liquidati nel titolo originario, purché nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e con decorrenza dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per compiere in via sostitutiva tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione competente o in un suo sostituto e può avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per assicurare il pagamento, incluso il conto sospeso quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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