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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Asti

Contraddittorio in caso di cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che avrebbe dovuto essere previamente sentito prima della notifica della cartella di pagamento. La contestazione è stata ritenuta infondata perché la cartella costituisce un atto meramente esecutivo o di riscossione di una pretesa già formalizzata in un precedente provvedimento, il cui procedimento endoprocedimentale aveva già consentito al destinatario di esercitare il diritto di difesa e di presentare osservazioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata instaurazione di un ulteriore contraddittorio prima della cartella non determina, di per sé, la violazione del diritto di difesa quando la pretesa deriva da un provvedimento precedente rispetto al quale il contribuente ha già avuto la possibilità di partecipare al procedimento e di formulare osservazioni. La cartella, in tale situazione, svolge una funzione di riscossione e non introduce una nuova autonoma pretesa impositiva.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio e diritto di difesa

    Il contraddittorio deve essere garantito nella fase procedimentale in cui si forma la pretesa, ma non deve necessariamente essere rinnovato per ogni successivo atto meramente esecutivo o di riscossione, se il destinatario ha già potuto difendersi.

  • Disciplina della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento, quando si limita a riscuotere una somma già richiesta o accertata con un precedente provvedimento, non costituisce una nuova autonoma fase impositiva e non richiede necessariamente un ulteriore contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • La necessità del contraddittorio va valutata in relazione alla natura dell'atto: è normalmente più rilevante per gli atti che determinano o modificano per la prima volta la pretesa, mentre può non essere richiesta per gli atti successivi di mera riscossione.
  • Se il contribuente ha già ricevuto un provvedimento motivato e ha avuto una concreta possibilità di presentare osservazioni o proporre difese, la successiva cartella di pagamento non deve necessariamente essere preceduta da un nuovo contraddittorio.
  • La cartella può essere contestata per altri vizi, come l'omessa o insufficiente motivazione, la mancata notifica dell'atto presupposto, errori nell'importo o la prescrizione, ma la sola assenza di un ulteriore contraddittorio non è sufficiente quando l'atto precedente ha già garantito la partecipazione dell'interessato.
  • La conclusione può cambiare se la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene concretamente a conoscenza della pretesa o se il precedente procedimento non gli ha assicurato un'effettiva possibilità di difesa.

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