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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27000/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Francesco Ferrazzo. I motivi principali del ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione degli indizi a suo carico per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e addebiti connessi, lamentando che la decisione si fondava essenzialmente sulla sua condizione di figlio del presunto capo cosca senza elementi individualizzanti; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari e alla misura adottata, sostenendo che la sua incensuratezza, la giovane età e il decorso del tempo avrebbero dovuto escludere la custodia cautelare; (3) censura specifica per il mancato esame, da parte del Tribunale del riesame, di una memoria difensiva depositata in udienza contenente una ricerca dell'Università Federico II di Napoli relativa alla materia della biomassa, rilevante per il capo 7) (illecito smaltimento/conferimento di legno cippato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla maggior parte dei capi (in particolare il capo 1) associazione mafiosa e i capi 17 e 18 già confermati), ritenendo corretta e adeguatamente motivata la valutazione dei gravi indizi basata su convergenti elementi investigativi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, osservazioni, sequestri). Invece ha accolto il motivo relativo al reato indicato nel capo 7) (illeciti connessi al conferimento di "cippato" alle centrali a biomassa) perché il Tribunale del riesame ha omesso ogni riferimento e valutazione della memoria difensiva depositata in udienza contenente la ricerca dell'Università Federico II, documento che trattava proprio la questione tecnica oggetto dell'imputazione e risultava potenzialmente decisivo. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 7) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, in piena autonomia decisionale, esclusivamente su quel capo; il ricorso è stato invece respinto per il resto.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame; il giudice del riesame deve decidere anche sulla base di elementi addotti dalle parti in udienza e le memorie depositate in sede di riesame possono contenere temi potenzialmente decisivi che il giudice deve valutare

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte riconosce la possibilità di utilizzare convergenti indizi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, osservazioni) per valutare la sussistenza di gravi indizi di appartenere all'associazione

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità sociale per reati di tipo mafioso: può essere superata solo se emergono elementi che dimostrino la definitiva cesura dei legami dell'indagato con l'organizzazione; in mancanza, non grava sul giudice l'onere di provare in positivo la permanenza delle esigenze cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) e che è stata invocata per contestare vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata

  • d.lgs. n.152/2016 (art.185 comma 1 lett. f) e richiamati)

    Rinvio alla normativa ambientale utilizzata nell'imputazione (qualificazione del materiale come rifiuto o meno); la questione tecnica sulla definizione di biomassa è risultata centrale per il capo 7)

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle fonti, ma verifica che la motivazione del giudice del riesame dia adeguato conto delle ragioni che hanno convinto sulla gravità indiziaria e sia conforme ai canoni logici e giuridici.
  • In procedimenti cautelari, la produzione in udienza di memorie o documenti che introducono temi nuovi e potenzialmente decisivi impone al giudice del riesame di valutarli espressamente; la mancata considerazione di tali elementi può determinare l'annullamento del provvedimento limitatamente alla parte interessata.
  • Nelle ipotesi di reato associativo mafioso la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275(3) c.p.p. richiede elementi chiari e concreti per essere superata: la sola giovane età, la decorrenza temporale dei fatti o la mancanza di precedenti non sono di per sé sufficienti a escludere le esigenze cautelari.
  • L'appartenenza familiare (es. essere figlio di un presunto capo) può concorrere alla valutazione indiziaria ma non esonera il giudice dall'indicare riscontri individualizzanti; il difensore deve quindi produrre e sollecitare l'esame di elementi tecnici o documentali che possano efficacemente contrastare i riscontri investigativi.
  • Se si depositano ricerche tecniche o perizie (es. su materia ambientale/biomassa) in sede di riesame, è essenziale chiedere esplicitamente al tribunale che le valuti e chiedere, se omesse, l'invocazione del vizio di motivazione entro i rimedi disponibili, poiché solo se tali elementi sono potenzialmente decisivi l'omessa valutazione è rilevante in cassazione.

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