Corte di giustizia, Sentenza C-268/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2025. — ZT contro Ministero dell’Istruzione e del Merito. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Indennità concessa sotto la forma di una carta elettronica per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali – Mancata attribuzione di tale carta ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata. — Causa C-268/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che la carta elettronica annuale da 500 euro per la formazione dei docenti rientra nelle condizioni di impiego tutelate dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha ritenuto che l’esclusione dei docenti con supplenze brevi rispetto ai docenti di ruolo configuri una differenza di trattamento rilevante ai fini della clausola 4. Spetta al giudice nazionale verificare la comparabilità concreta e l’eventuale sussistenza di ragioni oggettive, ma la sola durata non annuale dell’incarico non basta a giustificare la disparità.
Rinvio pregiudiziale sulla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: compatibilità con il diritto UE dell’esclusione dei docenti non di ruolo con supplenze brevi dalla carta elettronica per la formazione.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che riconosce la carta elettronica da 500 euro annui ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo con supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata; se la diversa tipologia di supplenza o la durata concreta del servizio possano costituire ragioni oggettive; e se la comparabilità debba essere valutata ex ante o tenendo conto della durata effettiva del servizio svolto nel corso dell’anno.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una disciplina nazionale che, come interpretata dal giudice supremo nazionale, escluda dalla carta elettronica per la formazione i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata, se tali lavoratori sono comparabili ai docenti di ruolo, salvo che l’esclusione sia giustificata da ragioni oggettive precise e concrete. Il solo fatto che l’incarico non si prolunghi fino al termine dell’anno scolastico non integra, di per sé, una ragione oggettiva; inoltre, il pro rata temporis non può essere eluso quando il beneficio ha importo fisso e non proporzionato alla durata del servizio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausole 2, 3 e 4
- Legge italiana 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 121-124
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 282
- Legge italiana 3 maggio 1999, n. 124, articolo 4
Esclusione dei docenti con supplenze brevi dalla carta elettronica per la formazione
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato nel settore scolastico. La Corte è stata chiamata a verificare se l’esclusione dei docenti non di ruolo con supplenze di breve durata dalla carta elettronica da 500 euro annui prevista per la formazione dei docenti sia compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Fatti e procedimento principale
ZT, docente non di ruolo, aveva svolto nell’anno scolastico 2020/2021 una supplenza fino al termine delle attività didattiche e, nell’anno 2021/2022, una serie di supplenze brevi in tre istituti scolastici diversi. Aveva chiesto di ottenere la carta elettronica per entrambi gli anni scolastici, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto la domanda. Dinanzi al Tribunale di Lecce, ZT sosteneva che il diniego fosse contrario alla clausola 4 dell’accordo quadro.
Normativa rilevante
La pronuncia richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- clausola 2, sul campo di applicazione;
- clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato comparabile;
- clausola 4, sul principio di non discriminazione e sul pro rata temporis. Sono inoltre richiamate la legge italiana n. 107/2015, articolo 1, commi 121-124, e l’articolo 4 della legge n. 124/1999, che distingue tra supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee di breve durata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se sia compatibile con la clausola 4 una limitazione della carta elettronica fondata sulla durata della supplenza;
- se le diverse tipologie di supplenza previste dal diritto italiano possano integrare ragioni oggettive;
- se il cumulo di più supplenze brevi nel medesimo anno scolastico possa giustificare l’esclusione dal beneficio;
- se la comparabilità tra docenti a tempo determinato e indeterminato debba valutarsi in astratto o tenendo conto della durata effettiva del servizio.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Ha ricordato che l’articolo 267 TFUE consente al giudice nazionale di sottoporre questioni interpretative anche se ritiene che la risposta possa apparire evidente o che la giurisprudenza interna superiore sia problematica. La Corte non può sostituirsi ai giudici nazionali nell’interpretazione del diritto interno, ma può essere investita della corretta interpretazione del diritto dell’Unione necessaria a definire la controversia.
Ragionamento della Corte
La Corte ha richiamato la propria precedente ordinanza nella causa C-450/21, nella quale aveva già affermato che la clausola 4 osta a una normativa che riservi la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato. Nel caso attuale, ha rilevato che la carta elettronica rientra nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, perché consiste in un vantaggio finanziario legato al rapporto di lavoro e destinato alla formazione continua.
Sul piano della comparabilità, la Corte ha osservato che i docenti non di ruolo con supplenze brevi svolgono, in linea di principio, gli stessi compiti dei docenti di ruolo: insegnamento, doveri verso gli studenti, obblighi formativi e partecipazione all’attività educativa dell’istituto. Il solo fatto che i contratti siano di breve durata o che vi siano più contratti successivi non basta, di per sé, a escludere la comparabilità.
Quanto alle ragioni oggettive, la Corte ha ribadito che esse devono essere fondate su elementi precisi e concreti, attinenti alla natura delle mansioni o a una legittima finalità di politica sociale, e devono rispondere a un’esigenza reale, essere idonee e necessarie. Ha ritenuto che l’argomento secondo cui la carta sarebbe collegata alla sola didattica annuale non basta, da solo, a giustificare l’esclusione dei supplenti brevi, poiché costoro partecipano comunque alla programmazione e all’attività didattica per il periodo in cui sono in servizio. Ha inoltre osservato che la misura non appare proporzionata, anche perché l’importo è fisso e non collegato alla durata effettiva del lavoro, sicché il pro rata temporis non è applicato.
La Corte ha escluso che mere esigenze di bilancio possano costituire, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento.
Decisione
La Corte ha dichiarato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale, come interpretata dal giudice supremo nazionale, che riservi la carta elettronica di 500 euro annui ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo con supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico, escludendo i docenti con supplenze di breve durata, salvo che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non si prolunghi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva.
Principio affermato
La durata non annuale della supplenza non è, di per sé, un criterio sufficiente a escludere un docente a tempo determinato da un beneficio legato alla formazione professionale, quando le funzioni svolte sono comparabili a quelle dei docenti di ruolo e il beneficio non è proporzionato alla durata del servizio.
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