Cassazione Penale, Sentenza n. 11086/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministro impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo. La controversia riguarda il diniego dellAmministrazione carceraria alla possibilita per il detenuto sottoposto al regime 41-bis di acquistare gli stessi generi alimentari previsti nel modello 72 per i detenuti comuni e limposizione di fasce orarie limitate per la cottura dei cibi. Il ricorrente censura illecita applicazione/inosservanza della legge penitenziaria (artt. 1, 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che mancavano i presupposti per il reclamo giurisdizionale in quanto lAmministrazione non aveva violato disposizioni di legge e non sussisteva un grave pregiudizio al diritto del detenuto a cuocere i cibi, posto che la regolamentazione della cottura rientra nei poteri dellAmministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018 che ha dichiarato lincostituzionalita del divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, precisando pero che resta allautorita amministrativa la potestà regolamentare di definire modalita e limiti. Perciò la Corte di legittimità ha annullato lordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di cucinare in determinate fasce orarie e ha rinviato il punto al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio, che dovra verificare se la disciplina amministrativa configuri una lesione o una grave compressione dei diritti soggettivi del detenuto e, solo in tal caso, sindacare la ragionevolezza della scelta amministrativa. Sul punto relativo alla possibilita per i detenuti 41-bis di acquistare gli stessi generi alimentari del modello 72, la Corte ha rigettato la censura del Ministro, ritenendo la limitazione ingiustificata e sproporzionata alla luce della normativa e della giurisprudenza, nonche delle regole che in ogni caso vietano beni di lusso e prevedono limiti quantitativi (d.P.R. n.230/2000, art.14).
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento penitenziario)
art. 35-bis; art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b)
Art.35-bis e art.69 prevedono il reclamo giurisdizionale contro atti amministrativi penitenziari quando vi sia inosservanza di disposizioni o un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto. Lart.41-bis contiene disposizioni sul regime detentivo differenziato; la Corte costituzionale ha limitato la portata di alcune prescrizioni (sopratutto il divieto assoluto di cuocere cibi), riconoscendo la necessita di contemperare sicurezza e gesti di normalita.
Costituzione della Repubblica Italiana
Gli artt.3 e 27 sono richiamati per valutare limpatto costituzionale di misure penitenziarie: limposizione di regimi incongrui o ulteriormente afflittivi puo violare il principio di eguaglianza e i fini rieducativi della pena.
Stabilisce limiti e regole relative agli acquisti da parte dei detenuti volto a prevenire acquisti anomali o di valore. Serve a escludere la giustificazione amministrativa fondata sul timore di acquisizioni di beni di pregio o in quantita che creino posizioni di forza.
Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2018
Ha dichiarato lincostituzionalita del divieto assoluto di cuocere cibi previsto per i detenuti sottoposti al 41-bis, ritenendolo privo di ragionevole giustificazione e sproporzionato rispetto agli obiettivi di sicurezza, e ha affermato la necessita di consentire piccoli gesti di normalita; ha lasciato pero spazio alla regolamentazione amministrativa nei limiti della ragionevolezza.
Giurisprudenza di legittimita (Sez. 1, sentenze richiamate)
Sez.1 n.33917/2021; Sez.1 n.26274/2021; Sez.1 n.22056/2021; Sez.1 n.39142/2017
La giurisprudenza della Cassazione sostiene che i detenuti non possono acquistare beni di lusso e che esistono limiti quantitativi per prevenire acquisizioni anomale; inoltre chiarisce i limiti del sindacato del magistrato di sorveglianza (contro vizi di legittimita e in presenza di grave pregiudizio) e la natura del rimedio previsto dagli artt.35-bis e 69.
Massime di principio
- Il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; tuttavia lAmministrazione può regolamentare modalita e limiti purché tali regole non determinino una lesione o una grave compressione del diritto del detenuto.
- Il magistrato di sorveglianza puo sindacare gli atti amministrativi penitenziari solo se risulta un attuale e grave pregiudizio nell'esercizio di un diritto soggettivo; il controllo giudiziale deve restare circoscritto ai profili di legittimita e non sostituirsi al merito tecnico-amministrativo.
- Le restrizioni sugli acquisti alimentari per i detenuti in regime differenziato richiedono giustificazioni concrete: non sono ammissibili limitazioni generiche quando gia esistono divieti generali su beni di pregio e limiti quantitativi previsti dalla normativa.
- Quando si valuta la legittimita di regolamenti carcerari occorre bilanciare sicurezza pubblica e disciplina interna con il principio di proporzionalita e il diritto alla dignita e a piccoli gesti di normalita dei detenuti; le misure devono essere motivate e tarate sul rischio reale.
- In situazioni simili, il rimedio giurisdizionale puo ottenere lannullamento parziale del provvedimento e il rinvio per un accertamento di gravita della compressione del diritto; il giudice deve esplicitare linfluenza concreta della disciplina amministrativa sul diritto del detenuto prima di censurarne il contenuto.
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