Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una patologia asseritamente causata dall’esposizione a uranio impoverito durante una missione militare in Kosovo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del Ministero della difesa al risarcimento di complessivi 500.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali, invocando la responsabilità contrattuale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2087 c.c. per non avere adottato adeguate misure di protezione e informazione durante l’impiego in un teatro operativo contaminato da uranio impoverito. Con un unico motivo d’appello ha censurato la decisione del TAR per error in iudicando, erroneità, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l’esposizione a fattori nocivi e il nesso causale tra missione e patologia fossero comprovati dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dallo status di vittima del dovere equiparato e dalla letteratura scientifica e dagli studi epidemiologici. Il Ministero aveva eccepito in primo grado il mutamento della domanda in sede di translatio iudicii, la prescrizione e l’insussistenza della responsabilità per difetto di prova del nesso causale, chiedendo inoltre lo scomputo delle provvidenze già corrisposte per il medesimo evento. Nel giudizio di primo grado una verificazione aveva escluso, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra patologia e fatti di servizio, accertando comunque un’invalidità permanente del 20% e periodi di inabilità temporanea. L’appellante ha inoltre sostenuto la cumulabilità delle provvidenze indennitarie con il risarcimento e ha chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, con diversa motivazione rispetto al TAR. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’accertamento dell’esposizione all’uranio impoverito, del nesso causale e della responsabilità dell’amministrazione, poiché la domanda era comunque destinata al rigetto nella fase preliminare della quantificazione del danno. Applicando i principi sulla compensatio lucri cum damno, ha affermato che, quando il soggetto responsabile dell’illecito coincide con quello obbligato a corrispondere provvidenze indennitarie per il medesimo evento, le somme devono essere computate ai fini della determinazione del danno risarcibile, per evitare duplicazioni e un indebito arricchimento. Nel caso concreto, le provvidenze già riconosciute, comprendenti equo indennizzo, speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, ammontavano complessivamente a 1.331.392,30 euro, inclusa la capitalizzazione dei ratei futuri, e superavano ampiamente il petitum risarcitorio di 500.000 euro. Anche una liquidazione ipotetica del danno non patrimoniale secondo le tabelle milanesi o la tabella unica nazionale, assumendo persino un’invalidità permanente del 55%, la massima personalizzazione del danno morale e la massima incidenza dinamico-relazionale, avrebbe prodotto importi inferiori alle provvidenze percepite o spettanti. Quanto al danno patrimoniale, l’appellante non aveva fornito prova specifica dell’esistenza e dell’entità di un pregiudizio effettivo né dell’incidenza sulla capacità di guadagno; inoltre, anche tale componente sarebbe stata compensata dagli assegni vitalizi, ritenuti funzionalmente riparatori del danno alla persona nel suo complesso. L’eccezione di compensatio è stata qualificata come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. È stata quindi ritenuta inutile la consulenza tecnica d’ufficio, mancando un principio di prova di un danno superiore alle somme già riconosciute. Il richiamo alla disciplina del danno differenziale e alla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del 2025 sull’onere della prova del nesso causale è stato ritenuto inconferente. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    È stato invocato dall’appellante quale fondamento della responsabilità contrattuale dell’amministrazione per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare la salute del militare; la sentenza non ha deciso nel merito la sussistenza di tale responsabilità.

  • art. 138 d.lgs. 209/2005

    Richiamato quale base della tabella unica nazionale per la liquidazione delle lesioni di non lieve entità; il Collegio lo ha utilizzato come parametro ipotetico di quantificazione del danno non patrimoniale.

  • d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12

    Richiamato per la tabella unica nazionale dei valori pecuniari delle lesioni di non lieve entità, utilizzata quale parametro alternativo di liquidazione equitativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il soggetto responsabile dell’illecito coincide con il soggetto obbligato a corrispondere provvidenze indennitarie per il medesimo evento dannoso, le provvidenze devono essere detratte dal danno risarcibile in applicazione della compensatio lucri cum damno, anche se le attribuzioni patrimoniali trovano fondamento in titoli formalmente diversi.
  • La compensatio lucri cum damno costituisce una difesa in ordine alla corretta quantificazione del danno e non un’eccezione in senso stretto; può quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche se non formalmente riproposta in appello.
  • Le provvidenze riconosciute al militare per una patologia dipendente da causa di servizio, quali equo indennizzo, speciale elargizione e assegni vitalizi, devono essere computate nel risarcimento richiesto per il medesimo evento quando svolgono una funzione compensativa del danno alla persona, comprese le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali.
  • La domanda risarcitoria può essere respinta per difetto di danno risarcibile residuo senza accertare il nesso causale e la responsabilità dell’amministrazione, quando le provvidenze già percepite o spettanti compensano integralmente anche il danno ipoteticamente liquidabile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non deve essere disposta per la quantificazione del danno quando il danneggiato non abbia fornito un principio di prova dell’esistenza di un pregiudizio superiore alle somme già ricevute a titolo indennitario; l’onere di allegare e dimostrare tale pregiudizio resta a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.