Cassazione Penale, Sentenza n. 40713/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione: la Corte avrebbe erroneamente qualificato il rinvio dell'udienza dall'8/11/2016 al 22/12/2016 come disposto per impedimento dell'imputato (ricovero ospedaliero), con conseguente sospensione del termine di prescrizione. Il ricorrente sosteneva invece che il rinvio fosse stato disposto per l'assenza dei testimoni, ragione che non avrebbe determinato la sospensione della prescrizione; da ciò derivava la tesi che il reato si fosse estinto per prescrizione prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha richiamato il parametro giurisprudenziale sull'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. e rilevato che dall'atto processuale (verbale dell'udienza dell'8/11/2016, atto fidefacente) risultava che il difensore aveva prodotto un certificato medico attestante il ricovero dell'imputato, motivo per cui il rinvio era effettivamente dovuto all'impedimento dello stesso. Ne conseguiva che il periodo era da computare come sospensione ai fini della prescrizione e che, pertanto, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di gravame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma che descrive il reato contestato al ricorrente; utilizzata come riferimento per l'oggetto dell'azione penale e per il conteggio della prescrizione del reato.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rimedio per l'errore di fatto in sede di legittimità. La Corte ne dà lettura restrittiva: l'errore deve consistere in un errore percettivo derivante da una svista o equivoco nella lettura degli atti interni, che abbia influito sul processo formativo della decisione, cioè abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
Massime di principio
- Per ottenere il successo di un ricorso per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è necessario provare un errore percettivo manifesto e non una semplice diversa valutazione: bisogna dimostrare che la Corte abbia equivocato nella lettura di un atto processuale e che tale svista abbia inciso sul risultato decisorio.
- I verbali d'udienza sono atti "fidefacenti": se dal verbale risulta la causa del rinvio (es. certificato medico e ricovero dell'imputato), quella risultanza ha forte valore probatorio e legittima il computo della sospensione della prescrizione per impedimento dell'imputato.
- Nelle contestazioni sul calcolo della prescrizione occorre ricostruire puntualmente le date e i giorni di sospensione e produrre documenti processuali (verbali, certificati medici, comunicazioni di rinvio) che dimostrino che il rinvio non era imputabile all'imputato; mere affermazioni contrarie non sono sufficienti.
- La giurisprudenza considera la richiesta di annullamento senza rinvio come rimedio estremo: chi la propone deve dimostrare in modo chiaro che, anche a seguito della correzione dell'errore denunciato, non sussisterebbero elementi per un nuovo giudizio di merito favorevole.
- Se il ricorso straordinario è dichiarato manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare il rischio di soccombenza prima di proporre rimedi straordinari basati su presunte omissioni nella motivazione.
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