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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25092/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità penale di tre imputati per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione allo sbarco avvenuto ad Augusta il 9 maggio 2024, con aggravanti connesse al numero dei migranti trasportati, al pericolo per la vita o l'incolumità degli stessi, al numero dei concorrenti e al fine di profitto; la Corte d'appello aveva escluso solo l'aggravante del profitto, rideterminando la pena. In cassazione due imputati, con ricorsi sovrapponibili, e un terzo imputato hanno censurato: l'uso delle dichiarazioni dei migranti soccorsi come prova della responsabilità senza adeguati riscontri esterni individualizzanti; l'assimilazione della loro posizione a quella di reati connessi, con richiamo all'art. 63 c.p.p.; il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. in ragione della presunta costrizione derivante da vulnerabilità personale, violenze subite in Libia e pericolo in mare; il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p.; nonché, per uno degli imputati, il lamentato travisamento del fatto e l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi, mentre le difese hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dai migranti soccorsi in mare alla polizia giudiziaria, escludendo che nei loro confronti fosse configurabile il reato di ingresso o soggiorno illegale e, quindi, la necessità di riscontri esterni propri delle chiamate in correità. Ha inoltre escluso la scriminante dello stato di necessità, rilevando che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di allegazione degli estremi della causa di giustificazione e che le sentenze di merito avevano logicamente valorizzato elementi incompatibili con una costrizione insuperabile, come l'istruzione ricevuta sulla navigazione, il possesso di GPS e cellulari, il diverso trattamento e il pagamento inferiore rispetto agli altri migranti. È stato confermato anche il diniego dell'attenuante di minima importanza, poiché la condotta di guida dell'imbarcazione e gestione del carburante non era marginale nell'economia del reato. Infine, è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, già concesse in appello. Ai ricorrenti è stata posta a carico anche la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni dei migranti soccorsi in mare sono state considerate utilizzabili e attendibili sulla base delle convergenze interne e del contesto, senza necessità dei riscontri esterni richiesti per le chiamate in correità o reità, poiché i dichiaranti non erano autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • art. 192 c.p.p.

    È stato escluso che la posizione dei migranti fosse assimilabile a quella di imputati di reati connessi tale da imporre un regime probatorio diverso; la loro qualità di soccorsi in mare non fa scattare automaticamente la disciplina dei dichiaranti coinvolti nel reato.

  • art. 63 c.p.p.

    La Corte ha respinto il richiamo alla disciplina delle dichiarazioni rese da soggetti potenzialmente indagabili per reati connessi, ritenendola non applicabile ai migranti soccorsi in mare nel contesto descritto.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente o colposamente causato dall'agente e indipendente dalla sua volontà; inoltre, l'imputato deve allegare specificamente tutti gli estremi della scriminante, inclusa l'impossibilità di sottrarsi al pericolo.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della partecipazione di minima importanza ricorre solo se il contributo del correo è causalmente trascurabile nell'economia complessiva del reato; la guida dell'imbarcazione e la gestione del carburante non sono state ritenute condotte marginali.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultano già concesse in appello; la censura sul loro diniego è stata quindi ritenuta infondata e aspecifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12

    È stato richiamato il principio secondo cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina integra un reato autonomo, rilevante anche se gli autori perseguono il proprio ingresso nel territorio italiano.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis

    La Corte ha escluso che i migranti soccorsi in mare possano essere considerati autori di tale illecito nel contesto del salvataggio, con conseguente utilizzabilità delle loro dichiarazioni senza il paradigma delle chiamate in correità.

Massime di principio

  • In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, le dichiarazioni spontanee rese dai migranti soccorsi in mare sono utilizzabili come prova testimoniale quando l'ingresso nel territorio dello Stato avviene nell'ambito di un'operazione di soccorso e non è configurabile, nei loro confronti, il reato di ingresso illegale quale presupposto per la disciplina delle chiamate in correità.
  • Le dichiarazioni dei migranti soccorsi non richiedono necessariamente riscontri esterni individualizzanti se il giudice di merito ne accerta la credibilità intrinseca e la convergenza reciproca, dando conto in modo non apparente delle ragioni del convincimento.
  • La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta in modo generico: l'imputato deve allegare specificamente tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione e dimostrare che il pericolo grave e attuale non era altrimenti evitabile e non dipendeva da una sua scelta volontaria di esporsi al rischio.
  • Nel delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la condotta di chi guida il natante, ne gestisce il carburante o comunque fornisce un contributo operativo essenziale al trasporto illegale integra un apporto penalmente rilevante, non riducibile a contributo marginale o di minima importanza.
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che il contributo del concorrente sia causalmente trascurabile nell'economia complessiva del fatto; non basta una semplice comparazione quantitativa tra le condotte dei correi.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
  • L'attenuante delle circostanze generiche, se già concessa in appello e comunque motivatamente esclusa o rideterminata, non può essere utilmente censurata con doglianze generiche o non autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniProveImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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