Sentenza del 05/01/2021 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - consumi irrisori energia elettrica - immobile non utilizzabile - esente dal tributo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esenzione dal tributo TARSU per un immobile oggettivamente inutilizzabile; il Comune aveva rifiutato l'esenzione sostenendo che la presenza di un contratto per la fornitura di energia elettrica (seppur con consumi irrisori) e la mancanza di contratti per l'acqua potabile dimostravano l'assenza dei presupposti per l'esenzione.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto legittima l'esenzione: è stato affermato che, quando l'immobile è oggettivamente inutilizzabile, l'esenzione prevista dall'art.62 comma 2 del D.lgs. 507/199 spetta anche se è attivo un contratto elettrico con consumi irrisori e anche in assenza di un contratto per l'acqua. In sostanza i consumi minimi (es. per allarmi o manutenzione) non escludono di per sé l'inutilizzabilità e non sono elementi sufficienti a negare l'esenzione; è necessario valutare la concreta situazione fattuale e le prove sull'impossibilità di utilizzo.
Norme richiamate
Art.62 comma 2 D.lgs. 507/1993
La norma prevede l'esenzione dal tributo per gli immobili oggettivamente inutilizzabili; la sua interpretazione è stata intesa in senso sostanziale: lo stato di inutilizzabilità, se dimostrato, esclude l'assoggettamento anche in presenza di rapporti minimi di fornitura energetica.
Cass. civ., Sez. trib., 22756/2016
Conferma che la presenza di un contratto di energia con consumi irrisori non è di per sé indice contrario all'esenzione per immobile inutilizzabile; va valutato il contesto probatorio e la concreta impossibilità d'uso.
Cass. civ., Sez. trib., 16785/2002
Affermata la necessità di valutare l'effettiva inutilizzabilità oggettiva dell'immobile; la sussistenza di utenze attive non esclude automaticamente l'esenzione.
Cass. civ., Sez. trib., 21805/2012
Sottolineata la prevalenza della prova documentale e peritale sullo stato fisico dell'immobile rispetto a meri indizi relativi a contratti di fornitura con consumi minimi.
Massime di principio
- L'esenzione TARSU per immobile oggettivamente inutilizzabile può essere riconosciuta anche se è attivo un contratto di fornitura elettrica con consumi irrisori: i consumi minimi (allarme, manutenzione) non escludono automaticamente l'inutilizzabilità.
- L'assenza di un contratto per la fornitura d'acqua è un elemento favorevole ma non determinante da solo; va valutato il quadro probatorio complessivo sull'impossibilità d'uso dell'immobile.
- La prova dell'inutilizzabilità deve essere documentale e/o peritale (accertamenti, fotografie, relazioni tecniche, verbali di inagibilità, impossibilità di accesso, danni strutturali) e va valutata caso per caso.
- Il Comune può contestare l'esenzione ma deve fondare il proprio diniego su elementi concreti che dimostrino l'effettivo utilizzo dell'immobile; meri contratti di fornitura o bollette con consumi minimi non sono sufficienti.
- In contenziosi analoghi conviene al contribuente raccogliere e produrre prove specifiche dell'inagibilità o dell'impossibilità d'uso (perizie tecniche, certificazioni comunali, letture/consumi elettrici dettagliati, testimonianze), oltre a spiegare la natura dei consumi minimi (es. allarmi, impianti di sorveglianza, pompe di sola manutenzione).
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