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Sentenza

Sentenza n. 755/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della scheda valutativa n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Sardegna -Stazione di -OMISSIS-, in data 28 dicembre 2022, relativa al periodo di valutazione dal 5.12.2021 al 4.12.2022, notificata il 13.1.2023, recante la qualifica finale di “insufficiente”, e di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all''adozione e/o alla formazione del provvedimento impugnato in via principale; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.3.2025: - del decreto del Direttore generale del Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – II Reparto – VI Divisione – I Sezione – Stato giuridico graduati, prot. M. D. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 12.6.2024, con il quale è stato disposto che il ricorrente “cessa dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 923, comma 1, lettera d) e 932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (…), e successive modifiche e integrazioni ed è collocato nella riserva a decorrere dalla notifica della presente decretazione”, avvenuta a mani dell’interessato in data 20.1.2025; - e della comunicazione di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento prot. M. D. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datata 10.1.2025, notificata unitamente al richiamato decreto in data 20.1.2025; - di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato con i motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202300268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa annuale recante la qualifica di "insufficiente" e decreto di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, con collocamento nella riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo 5 dicembre 2021-4 dicembre 2022, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6 della l. 241/1990, delle disposizioni del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri e delle circolari ministeriali in materia di documentazione caratteristica, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio annuale di "insufficiente" fosse incoerente con la precedente relazione del terzo trimestre 2022, che lo aveva qualificato "inferiore alla media", e che il peggioramento della valutazione non fosse sorretto da fatti specifici né da adeguata motivazione. Ha inoltre dedotto che la valutazione fosse stata strumentalmente preordinata all'avvio del procedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento, lamentando una situazione di incompatibilità ambientale presso la precedente sede e sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare misure disciplinari diverse o trasferirlo. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e la relativa comunicazione, deducendo violazione di legge, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento, illogicità, violazione dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento. Ha contestato il rinvio alla documentazione caratteristica e matricolare, ha valorizzato i giudizi positivi ottenuti nella nuova sede e ha sostenuto che la prosecuzione del servizio e il miglioramento successivo dimostrassero l'insussistenza dei presupposti della dispensa e l'intento espulsivo dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto alla scheda valutativa, ha affermato che le relazioni trimestrali non sono vincolanti e costituiscono soltanto elementi conoscitivi della valutazione annuale, che deve considerare globalmente rendimento, qualità professionali e morali, condotte, precedenti disciplinari e andamento complessivo del servizio. Il giudizio annuale può quindi discostarsi dalle valutazioni periodiche, soprattutto quando intervengano ulteriori fatti rilevanti. Nel caso concreto, dopo la relazione del terzo trimestre si erano verificati ulteriori episodi disciplinarmente rilevanti, con atteggiamenti irriguardosi, sprezzanti e offensivi verso i superiori, successivi anche a un ammonimento formale. Il passaggio da "nella media" a "inferiore alla media" e infine a "insufficiente" è stato ritenuto coerente con il progressivo deterioramento della prestazione. Il Collegio ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la motivazione delle schede caratteristiche può risultare dalle singole voci valutative, dal giudizio finale e dalla documentazione caratteristica e disciplinare, senza necessità di una motivazione discorsiva analitica. È stato escluso anche lo sviamento, perché la mera idoneità della scheda a costituire presupposto della successiva dispensa non dimostra una finalità distorta. La situazione di insoddisfazione per il mancato trasferimento non giustifica condotte incompatibili con disciplina, gerarchia e rispetto propri dello status militare. Quanto al decreto di cessazione dal servizio, il TAR ha qualificato la relativa valutazione come espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento. Ha ritenuto adeguata la motivazione, fondata su documentazione caratteristica con rendimento progressivamente peggiorato, sanzioni disciplinari, mancata positiva reazione all'ammonimento, pareri gerarchici e parere della commissione competente sull'assenza di margini di recupero. Il rinvio per relationem alla documentazione è stato ritenuto legittimo. I giudizi favorevoli conseguiti nella nuova sede sono stati considerati sopravvenienze irrilevanti, perché successivi all'avvio del procedimento e non idonei a incidere retroattivamente sulla legittimità del decreto, da valutare con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. È stata ritenuta non decisiva e non pertinente la prova testimoniale diretta a dimostrare il miglioramento successivo. La prosecuzione del servizio nelle more del procedimento non implica un giudizio positivo sul rendimento e l'assenza di sospensione cautelare non preclude la successiva cessazione dal servizio, trattandosi di strumenti diversi. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato richiamato dal ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una sua violazione nella valutazione caratteristica o nella cessazione dal servizio.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'attività istruttoria; la censura è stata respinta alla luce della documentazione concreta posta a fondamento dei provvedimenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata per la comunicazione dei motivi ostativi relativa alla precedente istanza di trasferimento, vicenda considerata nel contesto fattuale ma non oggetto della decisione di annullamento.

  • artt. 688 e 751 d.P.R. 90/2010

    Sono stati invocati dal ricorrente in materia di documentazione caratteristica e valutazione del personale militare; il TAR ha ritenuto rispettati i requisiti di coerenza e supporto fattuale del giudizio.

  • art. 923, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    La cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento costituisce espressione di un giudizio ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione complessiva delle prestazioni, del comportamento e dell'affidabilità del militare.

  • art. 932 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale ulteriore base normativa del collocamento nella riserva conseguente alla cessazione dal servizio permanente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le relazioni trimestrali del personale militare non hanno carattere vincolante né determinano automaticamente il contenuto della scheda valutativa annuale, che esprime una valutazione globale e sintetica fondata sulla pluralità degli elementi disponibili, comprese condotte, precedenti disciplinari e andamento complessivo del servizio.
  • Il giudizio annuale del personale militare può discostarsi dalle valutazioni periodiche quando emergano fatti ulteriori, anche successivi alla relazione trimestrale, idonei a modificare la valutazione complessiva del rendimento e del comportamento.
  • La motivazione della scheda valutativa militare non deve necessariamente assumere forma discorsiva analitica, potendo risultare dal combinato disposto delle singole voci valutative, del giudizio complessivo e della documentazione caratteristica e disciplinare, purché il giudizio sia ancorato a elementi concreti e conoscibili.
  • La cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione.
  • La legittimità della cessazione dal servizio deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento; i miglioramenti del rendimento verificatisi successivamente, anche presso una nuova sede, non incidono retroattivamente sui presupposti della decisione.
  • La prosecuzione del servizio durante il procedimento di cessazione e l'assenza di sospensione cautelare non implicano una valutazione positiva del militare né precludono l'adozione del provvedimento finale, poiché la permanenza in servizio e le misure cautelari rispondono a presupposti e finalità diversi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoProcedimento disciplinareMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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