Cassazione Penale, Sentenza n. 36875/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto il suo reclamo contro la proroga del regime 41-bis. Unico motivo dedotto: violazione e falsa applicazione delle norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione su specifiche censure; illogicità e manifesta contraddittorietà del provvedimento. La difesa sosteneva che il Tribunale non si era confrontato con argomentazioni concrete: lunghissimo periodo di detenzione (ininterrotto dal 1990) soprattutto in condizioni speciali, assenza di contatti con i familiari, irrilevanza rispetto al DOMINANTE delle operazioni investigative più recenti richiamate dagli organi (poiché riguardanti soggetti estranei o fatti posteriori e lontani nel tempo), e la sopravvenuta inattualità di collegamenti con sodali quali Claudio Carbonaro, con il quale il rapporto si sarebbe interrotto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva motivato la proroga del 41-bis richiamando: la biografia criminale e la posizione apicale del DOMINANTE nel clan della 'stidda' di Vittoria; la persistenza dell'operatività del sodalizio (anche alla luce di informative e processi recenti, incluse le operazioni "Plastic-free" e "Survivors"); la presenza di molti sodali in libertà e la condotta disciplinare negativa del detenuto. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in cassazione (ricorso ammesso solo per violazione di legge o mancanza di motivazione grave) e ha confermato che il giudice può considerare elementi non necessariamente sopravvenuti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. Pen. (comma 2-bis)
"i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili ... quando \"risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno\""
La norma è stata interpretata nel senso che la proroga è giustificata quando, sulla base di elementi concreti e valutazione di merito (profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni), sia ragionevolmente probabile la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione; non è richiesta certezza e il mero decorso del tempo non è sufficiente per escludere il pericolo
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (rimessione in Cassazione)
La Cassazione ha richiamato il limite del ricorso per cassazione avverso ordinanze 41-bis: è consentito per violazione di legge e per mancanza assoluta di motivazione (vizio di diritto). Non costituisce motivo idoneo la mera diversità di valutazione di merito se il Tribunale ha fondato la decisione su dati non fittizi
art. 41-bis, comma 2-sexies (novellato)
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione può essere proposto entro dieci giorni per violazione di legge; il controllo è quindi principalmente di diritto, estendendosi alla mancanza di motivazione quando questa sia del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e logicità
Massime di principio
- Per la proroga del 41-bis il giudice valuta un insieme di elementi di merito: profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, perdurante operatività del sodalizio e notizie investigative anche recenti; non conta solo il tempo trascorso in detenzione
- In cassazione il sindacato è limitato: si può impugnare per violazione di legge o per motivazione gravemente carente; non è il luogo per rimettere in discussione valutazioni di merito fondate su elementi documentali concreti
- Per impugnare con successo una proroga 41-bis conviene documentare in modo specifico e probatorio la sopravvenuta impossibilità del detenuto a mantenere collegamenti (es. prova concreta di cessazione di rapporti, elementi che escludono l'operatività del sodalizio), non limitarsi ad affermazioni generiche o al solo dato del lungo periodo di detenzione
- Le informative e le sentenze anche se riguardano fatti recenti o altri soggetti possono essere valutate dal giudice come indici dell'attualità e della persistenza dell'operatività criminale del contesto territoriale e dunque rilevanti ai fini della proroga
- La condotta disciplinare del detenuto in carcere è elemento che può aggravare la valutazione della pericolosità e della non idoneità al regime ordinario
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