Sentenza n. 95/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione delle misure cautelari del verbale di accertamento n. 1704/2025 di chiusura immediata dei locali dell’associazione imposto dal vigile urbano al momento stesso della contestazione del 2 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Polizia municipale che contestava l'esercizio di un'attività imprenditoriale senza titolo abilitativo, irrogava una sanzione di 2.000 euro e disponeva la chiusura immediata dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato il verbale limitatamente alla parte in cui disponeva la chiusura dell'attività, deducendo: violazione dell'art. 6 della l.r. n. 16/2017, sul presupposto che gli impianti sportivi privati gestiti da associazioni siano esenti dall'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività; falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della disciplina sulle palestre aperte al pubblico, ritenuta non estensibile alle associazioni sportive; violazione dell'art. 1 della l. n. 689/1981, poiché la condotta contestata non sarebbe prevista da una norma sanzionatoria; incompetenza, in quanto il provvedimento inibitorio sarebbe stato adottato dalla Polizia municipale anziché dall'ufficio comunale competente. Il TAR ha esaminato prioritariamente il motivo di incompetenza.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo regolare il contraddittorio nonostante la mancata costituzione del Comune e sufficienti gli atti già prodotti. Ha accolto il motivo di incompetenza, rilevando che la chiusura o inibizione dell'attività dell'associazione non poteva essere disposta dalla Polizia municipale nell'ambito dell'accertamento e della sanzione ai sensi della l. n. 689/1981, ma spettava all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Agrigento. In applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. e del principio secondo cui il giudice deve esaminare prioritariamente il vizio di incompetenza, ha assorbito gli ulteriori motivi, non potendo pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall'organo competente. Ha quindi annullato il verbale limitatamente alla disposizione di chiusura dell'attività, facendo salvi gli eventuali provvedimenti dell'organo competente, e ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del ricorso quando il contraddittorio è regolare, la causa è sufficientemente istruita e le parti sono state avvisate.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Impone di non sostituire il giudice all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati dall'organo competente e giustifica l'assorbimento degli ulteriori motivi dopo l'accertamento dell'incompetenza.
l. n. 689/1981
La Polizia municipale poteva procedere all'accertamento e all'irrogazione della sanzione, ma non adottare, nell'ambito di tale procedimento sanzionatorio, la distinta misura inibitoria spettante all'ufficio S.U.A.P.
art. 6 l.r. n. 16/2017
esenta dall'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività gli impianti sportivi privati gestiti da associazioni
La questione sull'applicabilità dell'esenzione è stata dedotta ma non esaminata, essendo stata assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo di incompetenza.
artt. 7 e 10 della disciplina sulle palestre aperte al pubblico
eventuale estensione alle associazioni sportive
La questione sulla loro applicabilità alle associazioni sportive è stata dedotta ma non decisa nel merito.
Massime di principio
- Il vizio di incompetenza dell'organo amministrativo deve essere esaminato prioritariamente dal giudice e, se fondato, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi relativi al contenuto sostanziale dell'atto.
- La Polizia municipale, quando procede all'accertamento di una violazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi della l. n. 689/1981, non può adottare anche una distinta misura inibitoria o di chiusura dell'attività se tale potere appartiene a un diverso ufficio comunale competente, quale il S.U.A.P.
- L'annullamento di un provvedimento per incompetenza non impedisce all'organo competente di esercitare successivamente il potere, nei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle garanzie procedimentali.
- Quando il ricorso è deciso per incompetenza, il giudice non può esaminare nel merito questioni riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati dall'organo competente, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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