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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04953/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia non riguarda il merito originario, ma la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva liquidato le spese di lite in euro 15.000. La cooperativa ricorrente ha dedotto che si trattasse di un errore materiale, poiché nel caso concreto il valore della controversia era dato dagli importi degli avvisi di addebito impugnati, pari complessivamente a euro 75.291,00 e euro 12.049,00, con conseguente applicazione dello scaglione tariffario euro 52.001 - euro 260.000 e relativo compenso massimo pari a euro 11.483. Ha quindi sostenuto che la Corte, per mera svista, avesse scritto euro 15.000 invece di euro 5.000, importo coerente con lo scaglione applicabile e con il fatto che non vi era alcuna motivazione sul superamento del massimo tariffario. L'INPS ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, assumendo che si trattasse in realtà di errore di fatto revocatorio e non di errore materiale correggibile. La Corte ha escluso l'eccezione, osservando che l'errore denunciato riguardava la manifestazione della volontà nel comando giudiziale e non la percezione di un fatto; nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che dal ricorso originario risultava il valore della causa e che l'ordinanza aveva erroneamente indicato euro 15.000 invece di euro 5.000 per mero errore di battitura. Ha quindi disposto la correzione del provvedimento sostituendo nel dispositivo l'importo errato con quello corretto.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'INPS e ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'indicazione di euro 15.000 nelle spese fosse frutto di svista e non di una scelta motivata di superamento del massimo tariffario; ha valorizzato il valore della controversia emergente dal ricorso originario e ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 8016/2023, sostituendo la somma di euro 15.000 con euro 5.000. Il giudizio si è quindi concluso con la rettifica formale dell'ordinanza impugnata e con il sostanziale accoglimento della domanda della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    l'errata applicazione della tariffa forense e, più in generale, l'errore che incide sulla manifestazione di volontà del comando giudiziale, è correggibile con il procedimento di correzione dell'errore materiale

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato solo in via implicita per distinguere l'errore materiale dall'errore di fatto revocatorio; nel caso concreto la Corte esclude che la censura integri un errore revocatorio

  • Tariffa forense

    utilizzata per individuare lo scaglione applicabile e verificare la correttezza della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • L'errata liquidazione delle spese di lite dovuta a una svista nella redazione del provvedimento, quando non corrisponde a una scelta deliberata del giudice, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 288 c.p.c.
  • Non ogni errore relativo al contenuto del provvedimento è errore revocatorio: se l'inesattezza riguarda la manifestazione testuale della volontà giudiziale e non la percezione di un fatto processuale, la tutela corretta è la correzione dell'errore materiale.
  • Per stabilire se la liquidazione delle spese sia coerente con la tariffa applicabile occorre fare riferimento al valore effettivo della controversia risultante dagli atti del giudizio originario; in assenza di motivazione sul superamento del massimo tariffario, una cifra eccedente può essere indice di mero errore di battitura.
  • La correzione del provvedimento può consistere nella sostituzione puntuale dell'importo erroneamente indicato con quello effettivamente voluto dal giudice, senza riapertura del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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