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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6683/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione pluriaggravata in concorso sostenendo: mancata e contraddittoria motivazione sulla sua responsabilità (non chiarito se concorrente morale o materiale, assenza di prova della sua presenza e dei contatti con gli esecutori; erronea valorizzazione di intercettazioni e di riferimenti a "Giuseppe"); erronea qualificazione della condotta con l'aggravante del "metodo mafioso" e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; illegittimo diniego della riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione della conversazione ambientale in cella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e riproposizione pedissequa delle censure già decise in sede di merito. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito che, in base a plurime evidenze (osservazione del luogo, videoriprese, tabulati telefonici, deposizione coerente della persona offesa, riscontri sulla consegna del denaro e conversazione intercettata in cella), hanno ritenuto Bloise organizzatore/mandante e concorrente nella estorsione. È stata altresì confermata la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" in ragione delle modalità intimidatorie e del contesto, e legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi; infine è stato ritenuto non necessario il deposito della perizia di trascrizione dell'intercettazione, essendo la registrazione digitale prova idonea. Per l'inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare inammissibile l'impugnazione che non contesta puntualmente le argomentazioni del giudice di merito; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non correlato alle argomentazioni già fornite.

  • art. 210, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'acquisizione di dichiarazioni rese da testi (es. Pandolfi) sentiti ai sensi di tale articolo; la Corte ha valutato e respinto l'interpretazione difensiva delle dichiarazioni.

  • art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamata per spiegare che, dopo la modifica normativa, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere la diminuente e che i giudici hanno legittimamente negato le attenuanti per mancanza di elementi favorevoli.

  • art. 442, cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato e sulla riduzione di pena; la Corte ha richiamato i criteri per il sindacato sul rifiuto del giudizio abbreviato condizionato (verifica ex ante di novità e decisività della prova) e ritenuto legittimo il comportamento del giudice di merito.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Principio giurisprudenziale sulla prova indiziaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino)

    Richiamato il doppio momento della valutazione degli indizi: esame singolo degli elementi per apprezzarne la valenza indicativa e valutazione complessiva degli elementi certi per formare una prova unitaria che consenta l'attribuzione del fatto oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha applicato questo metodo per confermare la responsabilità.

  • Giurisprudenza su aggravante del "metodo mafioso" (più pronunce richiamate)

    La Corte ha richiamato orientamenti che consentono di riconoscere l'aggravante anche in assenza di compagine mafiosa quando le modalità minacciose richiamano tipicità mafiosa e provocano particolare assoggettamento psicologico nella vittima.

  • Giurisprudenza su intercettazioni e trascrizione (es. Sez. 3, n.2507 del 28/10/2021, Schiariti e altri richiami)

    La Corte ha rilevato che la prova delle intercettazioni è costituita dal supporto digitale; la trascrizione per perizia non è sempre necessaria, e la registrazione può essere utilizzata come elemento di prova anche se non trascritta con perizia.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con le ragioni espresse dal giudice di merito: la mera riproposizione generica delle stesse censure è spesso inammissibile.
  • La prova indiziaria va valutata in due fasi: ogni indizio singolarmente per verificarne valore indiziario, e poi globalmente per stabilire se, nel loro insieme, raggiungano la soglia di prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta in base alle modalità intimidatorie e al contesto psicologico creato nella vittima, anche in assenza di prova di appartenenza a un sodalizio mafioso.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente l'assenza di precedenti; è necessario che emergano elementi positivi o circostanze favorevoli concretamente valutabili.
  • La richiesta di giudizio abbreviato condizionato a nuova prova va valutata ex ante dal giudice: successivamente il giudice dibattimentale può tener conto degli esiti istruttori, ma il criterio principale è la valutazione preliminare della novità e decisività della prova.
  • Le intercettazioni audiovisive come prova sono valide nel supporto digitale; la trascrizione per perizia non è sempre indispensabile per l'utilizzabilità del contenuto audio/registrato.

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