Cassazione Civile, Ordinanza n. 20111/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissari acquirenti)
La controversia
La controversia origina da due preliminari di compravendita di immobili stipulati nel 1997, aventi ad oggetto un appartamento, due terrazze e un deposito siti in Messina. I promissari acquirenti agivano per la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, con restituzione del prezzo versato e risarcimento del danno, sostenendo che i beni erano stati promessi e/o trasferiti in modo incompatibile con l'adempimento. In un distinto filone processuale veniva inoltre contestata la cessione, compiuta dalla venditrice tramite procuratore generale, di un credito litigioso verso il Comune di Messina, con domanda di simulazione assoluta o inefficacia revocatoria. La ricorrente, quale erede della venditrice, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) lamentava l'erronea applicazione dell'efficacia del giudicato penale, sostenendo che l'imputazione di usura non potesse fondare la nullità per patto commissorio, richiamando gli artt. 2744 e 1344 c.c. e gli artt. 652 e 654 c.p.p.; 2) deduceva vizio logico e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice correlato indebitamente alcune dazioni di denaro e ritrovamenti documentali ai due preliminari del 1997; 3) censurava la conferma della condanna risarcitoria, sostenendo che dovessero essere restituite soltanto le somme effettivamente ricevute, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 4) contestava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; 5) contestava la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di merito non aveva fondato la decisione sull'efficacia vincolante del giudicato penale, ma aveva considerato le risultanze del processo penale solo come uno degli elementi di fatto del complessivo quadro probatorio; ha inoltre chiarito che la questione della sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. per pendenza del penale è distinta dall'efficacia del giudicato penale ex art. 652 c.p.p., essendo la prima legata alla pregiudizialità-dipendenza tra effetti giuridici e la seconda alla comunanza di fatti accertati. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rivalutare il merito e a trasformare la Cassazione in un terzo giudice del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la responsabilità aggravata rientra nel merito ed è censurabile solo in presenza di motivazione mancante o apparente, non dedotta. Il quinto motivo è stato rigettato perché la condanna alle spese segue la soccombenza. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di patto commissorio; la Corte chiarisce che la nullità del patto commissorio non dipende dall'accertamento del reato di usura.
art. 1344 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto in frode alla legge; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini del collegamento con il giudicato penale sull'usura.
art. 652 c.p.p.
L'efficacia del giudicato penale di assoluzione nel civile è ammessa solo in presenza di comunanza di fatti accertati, senza contraddizione tra accertamento penale e civile.
art. 654 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura proposta.
art. 295 c.p.c.
La sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale non è necessaria quando il thema decidendum civile non dipende dall'accertamento del reato di usura.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le censure che li invocano per contestare la ricostruzione dei fatti sono inammissibili quando sollecitano una rivalutazione del merito.
art. 1453 c.c.
Richiamato per contestare la misura della condanna restitutoria/risarcitoria, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave è accertamento rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile presuppone una comunanza di fatti rilevanti e il divieto di accertamenti civili in contraddizione con quelli penali; non basta un generico riferimento al medesimo contesto fattuale, né occorre confonderla con il tema della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale.
- La nullità del patto commissorio e l'eventuale usura del rapporto sono piani concettualmente distinti: l'accertamento del reato di usura non costituisce presupposto necessario per stabilire la nullità ex art. 2744 c.c., sicché non sussiste, per questo solo motivo, una pregiudizialità idonea a imporre la sospensione del giudizio civile.
- In cassazione non è consentito devolvere censure che richiedano una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di norme processuali o sostanziali è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto posto a base della decisione di merito.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rientra nel potere valutativo del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- La condanna alle spese processuali segue il criterio della soccombenza.
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