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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33056/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la contravvenzione prevista dall'art. 44 d.P.R. 380/2001, con pena di quattro mesi di arresto ed euro 7.200 di ammenda. Con l'unico motivo ha dedotto l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale fosse maturato il 28 maggio 2025. Il difensore ha successivamente depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, lamentando anche un'omissione motivazionale della sentenza impugnata sulla prescrizione. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il reato era stato commesso il 28 maggio 2020, mentre la sentenza di primo grado era intervenuta il 21 marzo 2023, prima del decorso integrale del termine prescrizionale. Ai sensi dell'art. 161-bis c.p., introdotto dalla legge n. 134/2021, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p., poiché il giudizio d'appello era stato definito il 3 novembre 2025 entro il termine previsto per tale fase.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha escluso sia la maturazione della prescrizione, poiché la sentenza di primo grado del 21 marzo 2023 era intervenuta prima del decorso del termine quinquennale decorrente dal 28 maggio 2020, sia l'improcedibilità dell'azione penale, poiché il giudizio d'appello si era concluso il 3 novembre 2025 entro il termine previsto dall'art. 344-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Norma incriminatrice della contravvenzione per la quale l'imputato era stato condannato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.

  • art. 161-bis c.p.

    il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado

    La prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; nel caso concreto la sentenza del 21 marzo 2023 è intervenuta prima del decorso integrale del termine.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La mancata definizione del giudizio di impugnazione entro i termini stabiliti costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale; la Corte ha escluso l'improcedibilità perché l'appello è stato definito entro il termine applicabile.

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134/2021

    Ha introdotto nel codice penale l'art. 161-bis c.p.

  • art. 2, comma 2, legge n. 134/2021

    Ha introdotto nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità mediante l'art. 344-bis c.p.p.

  • art. 2, comma 3, legge n. 134/2021

    Prevede l'applicazione delle disposizioni sull'improcedibilità ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 ai quali si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; la maturazione della prescrizione deve quindi essere verificata considerando il periodo compreso tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado.
  • Quando la sentenza di primo grado interviene prima del decorso integrale del termine prescrizionale, la successiva decorrenza del tempo non determina l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 161-bis c.p.
  • Per i procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, l'eventuale mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine previsto dall'art. 344-bis c.p.p. comporta l'improcedibilità dell'azione penale; tale causa non opera se l'appello è definito tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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