Sentenza del 19/05/2017 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato una sanzione di 4.642 euro per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili relativamente agli anni d'imposta 2006-2009. L'accertamento derivava da un processo verbale della Guardia di finanza, secondo cui il contribuente e il fratello avrebbero esercitato occultamente una società di fatto nel commercio di animali vivi, senza contabilità e senza dichiarazione IVA. Il contribuente contestava la carenza di motivazione dell'atto e l'assenza di prova dell'effettiva esistenza della società di fatto.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non dimostrata in modo rigoroso l'esistenza della società di fatto. Gli elementi valorizzati dall'Ufficio, quali biglietti da visita comuni, pubblicità congiunta sui teloni dell'autocarro e uso dello stesso numero di fax, dimostravano al più l'apparenza o esteriorizzazione del vincolo societario verso i terzi, ma non provavano il conferimento di beni o servizi, l'esercizio intenzionale comune dell'attività, la ripartizione di utili e perdite o altri elementi costitutivi richiesti dalla legge. L'appello è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
Art. 2247 del codice civile
Per la sussistenza di una società di fatto sono necessari l'intenzionale esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro e il conferimento dei beni o servizi necessari.
La norma richiede la prova sia dell'esercizio comune e intenzionale dell'attività sia dei conferimenti. La sola collaborazione apparente o l'utilizzo di strumenti comuni non sono sufficienti.
Art. 2297 del codice civile
Responsabilità dei soci di una società semplice o irregolare verso i terzi.
L'esteriorizzazione del vincolo sociale può essere sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci verso i terzi che abbiano fatto ragionevole affidamento sull'esistenza della società, ma non basta da sola a dimostrare, ai fini tributari, l'effettiva esistenza della società di fatto.
Massime di principio
- Per contestare fiscalmente l'esistenza di una società di fatto, l'Amministrazione deve provare non solo l'apparenza del vincolo societario verso i terzi, ma anche gli elementi sostanziali della società: attività esercitata congiuntamente, finalità lucrativa, conferimenti e partecipazione comune a utili e perdite.
- Quando i soggetti coinvolti sono familiari, la prova deve essere particolarmente rigorosa, perché la collaborazione può dipendere da rapporti di parentela e dalla cosiddetta affectio familiaris, senza implicare necessariamente una società.
- Biglietti da visita comuni, pubblicità congiunta, uso condiviso di mezzi o recapiti e altre forme di collaborazione esterna possono dimostrare l'apparenza del vincolo, ma non sono automaticamente sufficienti per fondare un accertamento tributario.
- Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti e devono riferirsi concretamente ai requisiti costitutivi della società, non soltanto a comportamenti compatibili con una collaborazione commerciale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se esistano prove documentali o presuntive di conferimenti, contabilità comune, movimentazioni finanziarie condivise, ripartizione di ricavi e perdite, gestione unitaria e decisioni comuni; in mancanza, l'accertamento può risultare insufficiente.
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