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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43605/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta personalmente da Lucio Varriale nei confronti della Presidente del Collegio della VII sezione penale del Tribunale di Napoli, dott.ssa Marta Di Stefano. La ricusazione era fondata sull'asserita incompatibilità derivante dal fatto che Varriale aveva precedentemente sporto denunce penali contro numerosi magistrati, tra cui la dott.ssa Di Stefano; inoltre la dott.ssa Di Stefano risultava indicata come persona offesa in un capo di imputazione provvisoria connesso, sicché il ricorrente deduceva un interesse concreto e attuale della giudice (anche sotto il profilo creditorio/risarcitorio) ai sensi degli artt. 36 e 37 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mera presentazione di denunce da parte dell'imputato nei confronti del giudice non integri, di per sé, causa di ricusazione, essendo iniziative ascrivibili alla parte e non idonee a generare dubbi oggettivamente giustificati sull'imparzialità del giudice. La presunta posizione di "persona offesa" della giudice e l'eventuale interesse risarcitorio sono stati ritenuti solo ipotetici e non attuali né concreti, quindi insufficienti ai sensi dell'art. 36 c.p.p. È stata inoltre dichiarata irricevibile la memoria difensiva redatta personalmente dal ricorrente per violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato (richiesta di firma da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Per la Corte l'interesse del giudice ai sensi dell'art. 36 deve essere attuale e concreto; interesse meramente potenziale o derivante da iniziative promosse dalla parte non è sufficiente per la ricusazione

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione all'art. 36: non può farsi valere un presunto conflitto di interessi basato su posizioni 'potenziali' della parte offesa

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge sull'erronea applicazione delle norme sulla ricusazione

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La memoria in Cassazione deve essere redatta da difensori iscritti nell'albo speciale; la memoria personale del ricorrente è irricevibile

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza e nella Corte costituzionale: tema della incompatibilità del giudice in specifici casi; la giurisprudenza di legittimità interpreta restrittivamente le ipotesi di incompatibilità

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per definire i criteri soggettivo e oggettivo dell'imparzialità del giudice; la valutazione oggettiva richiede fatti verificabili che possano generare dubbi oggettivi

  • art. 25 Cost.

    Principio della precostituzione del giudice naturale invocato per escludere che l'imputato possa scegliere il giudice mediante denunce

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La presentazione di denunce o di cause civili da parte dell'imputato nei confronti di un magistrato non è di per sé causa automatica di ricusazione: si tratta di iniziative attribuibili alla parte e non al magistrato
  • Per ottenere la ricusazione occorrono fatti attuali, concreti e verificabili che possano generare dubbi oggettivamente giustificati sull'imparzialità del giudice; mere ipotesi o interessi potenziali non sono sufficienti
  • La valutazione dell'imparzialità segue due profili: soggettivo (pregiudizio personale del giudice) e oggettivo (esistenza di fatti che possano ragionevolmente far dubitare dell'imparzialità), e la presunzione di imparzialità del giudice domina fino a prova contraria
  • Lo status di 'persona offesa' non equivale automaticamente a un interesse tale da giustificare la ricusazione, soprattutto se l'azione risarcitoria è soltanto eventuale o potenziale
  • In Cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di ammissibilità (es. memoria redatta da difensori iscritti all'albo speciale); il mancato rispetto comporta l'irricevibilità e sanzioni
  • Chi intende eccepire la ricusazione deve indicare con chiarezza il nesso tra i fatti dedotti e l'imparzialità del giudice; affermazioni vaghe o mancanti di collegamento probatorio sono destinate a essere respinte

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