Cassazione Penale, Sentenza n. 42795/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/01/2024 con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la decisione del Magistrato di Sorveglianza che, in sede di rivalutazione della pericolosità sociale, aveva sostituito la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con la misura meno afflittiva della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che l'assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità dopo il 2020 fosse indicativa della carenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che il ricorso si limitasse a chiedere una rivalutazione del merito della decisione impugnata e non avesse dimostrato un vizio logico o motivazionale: la decisione impugnata aveva effettuato un congruo contemperamento tra la pluralità di fatti delittuosi commessi nel tempo (indicativi di rischio di reiterazione) e i legami affettivi consolidati con il territorio, giustificando la sostituzione dell'espulsione con la libertà vigilata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità, ritenendo non dimostrata l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a chiedere la rivalutazione del merito della decisione impugnata senza indicare vizi specifici di motivazione o errori di diritto può essere dichiarato inammissibile.
- La sostituzione della misura di sicurezza dell'espulsione con una misura meno afflittiva (es. libertà vigilata) è legittima se il giudice opera un equilibrato bilanciamento tra il pericolo di reiterazione (anche sulla base di precedenti plurimi) e i legami con il territorio.
- L'assenza di fatti nuovi dopo una certa data non è automaticamente sufficiente a escludere la pericolosità sociale se permangono precedenti fatti delittuosi indicativi di rischio di reiterazione.
- Per evitare la condanna alle spese e a sanzioni ex art. 616 c.p.p., il ricorrente deve formulare censure precise e dimostrare vizi logici, contraddizioni o errori applicativi nella motivazione impugnata.
- I giudici valorizzano valutazioni di merito che risultino congrue e non contraddittorie; la semplice divergenza di opinioni sul bilanciamento degli interessi difficilmente basta a fondare un ricorso in cassazione.
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