Sentenza n. 14582/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per mancata produzione di un’attestazione linguistica di livello almeno B1
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, allegando, quale prova del requisito linguistico previsto dall’art. 9.1 della medesima legge, una Licenza in Teologia conseguita presso la Pontificia Università Salesiana di Roma e successivamente riconosciuta dal Ministero competente come laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano. La Prefettura, con comunicazione dei motivi ostativi, aveva ritenuto non idoneo il titolo e aveva chiesto l’integrazione documentale. Il ricorrente aveva prodotto osservazioni e ulteriore documentazione, tra cui un certificato universitario dal quale risultava il superamento di un esame di lingua italiana, che le lezioni del corso erano tenute in lingua italiana, che per l’ammissione era richiesta una conoscenza dell’italiano di livello B1 e che la tesi di licenza era stata redatta in italiano. Nonostante ciò, l’amministrazione aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo mancante un certificato B1 rilasciato da un ente certificatore o un titolo di studio idoneo ad attestare espressamente il livello linguistico. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 9.1 della legge n. 91/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti e irragionevolezza; violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, anche in considerazione di una precedente comunicazione della Prefettura secondo cui il titolo era idoneo come B1; violazione degli artt. 10-bis e 3 della legge n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione integrativa e per carenza di motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricostruito l’art. 9.1 della legge n. 91/1992, secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 è subordinata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1, dimostrabile alternativamente mediante un titolo di studio rilasciato da un istituto riconosciuto dai ministeri competenti oppure mediante certificazione di un ente certificatore riconosciuto. Il Collegio ha ritenuto che la Licenza in Teologia conseguita presso la Pontificia Università Salesiana, essendo stata riconosciuta dal Ministero come laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano ai sensi della disciplina sui titoli pontifici, rientrasse tra i titoli di studio riconosciuti contemplati dalla norma. Ha inoltre rilevato che la documentazione integrativa smentiva la posizione dell’amministrazione, poiché attestava lo svolgimento delle lezioni in lingua italiana, la necessità di una conoscenza B1 per l’ammissione, il superamento di un esame di lingua italiana e la redazione della tesi in italiano. La Prefettura, pertanto, aveva erroneamente ritenuto carente la prova del requisito linguistico e non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta. La domanda di cittadinanza è stata dichiarata ammissibile in parte qua e il provvedimento impugnato è stato annullato nei limiti della contestazione. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, oggetto della domanda del ricorrente.
art. 9.1 l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Il requisito linguistico può essere dimostrato alternativamente mediante un titolo di studio riconosciuto dalle autorità competenti o mediante una certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. Il titolo universitario pontificio riconosciuto come laurea magistrale nell’ordinamento italiano può rientrare tra i titoli idonei.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone all’amministrazione di considerare le osservazioni e la documentazione presentate dall’interessato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata del provvedimento, anche rispetto agli elementi documentali rilevanti prodotti dal richiedente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiama i principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, dedotti dal ricorrente anche in relazione alla precedente indicazione amministrativa sull’idoneità del titolo.
art. 10 l. 121/1985
I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Costituisce la base del riconoscimento statale dei titoli accademici teologici conferiti da facoltà pontificie approvate.
d.P.R. 175/1994
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea.
Disciplina il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, subordinandolo alla richiesta dell’interessato e alla verifica della durata del corso e degli esami sostenuti.
d.P.R. 63/2019
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale.
Consente il riconoscimento dei titoli pontifici, incluso il titolo di licenza in teologia, come laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano, secondo le condizioni previste.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza di merito per dare riscontro alle esigenze cautelari senza una distinta pronuncia sospensiva.
Massime di principio
- Ai fini della dimostrazione del requisito linguistico previsto per la concessione della cittadinanza italiana dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992, è idoneo anche un titolo di studio universitario rilasciato da un’istituzione pontificia approvata e riconosciuto dal Ministero competente come laurea o laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano.
- L’amministrazione, nel valutare il requisito linguistico per la cittadinanza, deve considerare complessivamente il titolo di studio riconosciuto e la documentazione allegata, verificando se essa dimostri in concreto una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1; non può limitarsi a esigere una certificazione formalmente denominata B1 quando la documentazione prodotta offre elementi univoci e coerenti sulla competenza linguistica.
- La documentazione universitaria che attesti lo svolgimento dei corsi in lingua italiana, la necessità del livello B1 per l’ammissione, il superamento di un esame di lingua italiana e la redazione della tesi in italiano costituisce elemento rilevante per dimostrare il possesso della conoscenza linguistica richiesta dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992.
- In sede di procedimento avviato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’amministrazione deve esaminare effettivamente le osservazioni e i documenti integrativi presentati dall’interessato; la loro valutazione meramente apparente o erronea può determinare l’illegittimità del provvedimento conclusivo per difetto di istruttoria e di motivazione.
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