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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24495/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Rimini, deducendo un unico motivo contro la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per rapina aggravata in concorso e contro il riconoscimento di alcune circostanze aggravanti. Sono stati inoltre trasmessi motivi nuovi, che però si limitavano a reiterare le doglianze già formulate. La Corte rileva che il motivo è manifestamente infondato, che il giudice di merito aveva già ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto e il bilanciamento con prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, e che non vi è interesse a censurare in cassazione il mancato esame di un motivo d'appello già originariamente inammissibile per manifesta infondatezza, poiché un eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun esito favorevole in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 628 c.p.

    richiamato per la rapina aggravata contestata

  • art. 61 c.p.

    richiamato tra le circostanze aggravanti contestate e oggetto di bilanciamento

  • art. 61 c.p.

    richiamato come riferito alle circostanze aggravanti contestate; la Corte ne rileva il mancato decisivo rilievo rispetto al bilanciamento già operato

  • Cassa delle ammende

    disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza d'interesse quando censura il mancato esame di un motivo di appello che era originariamente inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe determinare un esito favorevole in sede di rinvio.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare la motivazione della sentenza di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi espressa dal giudice di appello.
  • La reiterazione, con motivi nuovi, di censure già esaminate e ritenute infondate non consente di superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di merito ha correttamente qualificato il fatto e ha già effettuato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la mera riproposizione della doglianza sul punto non è idonea a fondare un valido motivo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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