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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) n. 3420/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3420/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire per un edificio residenziale su lotto intercluso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato i capi della sentenza di primo grado relativi al rigetto delle censure contro il diniego comunale di permesso di costruire per la realizzazione di un immobile a tre elevazioni fuori terra. Il diniego era motivato dal mancato rispetto della distanza di dieci metri tra fabbricati o tra pareti finestrate e pareti sfinestrate, prevista dall'art. 26 del regolamento edilizio comunale. Gli appellanti hanno sostenuto che l'art. 28 della l.r. Sicilia n. 21/1973, sostitutivo dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 19/1972, consentisse l'edificazione sui lotti interclusi senza previo piano di lottizzazione e in deroga alle distanze di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Hanno inoltre affermato che tale disciplina fosse stata recepita dal programma di fabbricazione comunale, la cui tabella dei tipi edilizi consentiva, per i lotti interclusi in zona B, l'edificazione sul preesistente allineamento stradale. Sono state dedotte violazione dell'art. 3 c.p.a., difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019, e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la mancata impugnazione dell'art. 26 del regolamento edilizio comunale e la genericità di parte dell'appello.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la disciplina regionale sui lotti interclusi e il programma di fabbricazione comunale consentono, nel caso concreto, una deroga limitata all'edificazione sul preesistente allineamento stradale, ma non una deroga generale alla distanza minima di dieci metri tra fabbricati o tra pareti finestrate. Il programma di fabbricazione, infatti, aveva recepito la deroga soltanto con riferimento all'allineamento stradale, mentre l'art. 26 del regolamento edilizio comunale manteneva la regola della distanza di dieci metri nelle zone B. Non era possibile ricavare una deroga più ampia dalla grafica o da altre previsioni del programma. Il giudice ha valorizzato il carattere inderogabile delle distanze minime poste a tutela dell'igiene e della sicurezza e ha escluso che l'interpretazione accolta determinasse disparità di trattamento o indebita compressione dello jus edificandi. I richiami alla giurisprudenza del CGARS e della Corte di cassazione non hanno modificato l'esito, poiché le pronunce invocate riguardavano fattispecie nelle quali lo strumento urbanistico aveva recepito una deroga più ampia oppure confermavano la distinzione tra allineamento stradale e distanze tra pareti finestrate. Quanto ai capi relativi alla violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019 e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l'appello è stato ritenuto privo di specifiche censure ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., sicché tali statuizioni non sono state esaminate nel merito. La richiesta di verificazione è stata respinta perché la causa era matura e l'eccezione sulla mancata impugnazione dell'art. 26 del regolamento edilizio è rimasta assorbita. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 28 l.r. Sicilia n. 21/1973

    La disposizione regionale sui lotti interclusi non comporta, di per sé, una deroga generale alle distanze minime; nel caso concreto la deroga recepita dallo strumento urbanistico riguardava soltanto l'edificazione sul preesistente allineamento stradale.

  • art. 39 l.r. Sicilia n. 19/1972

    Disposizione sostituita dall'art. 28 della l.r. Sicilia n. 21/1973, richiamata per ricostruire la disciplina regionale sui lotti interclusi.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti costituisce, nel caso esaminato, un limite inderogabile non derogato dal programma di fabbricazione comunale.

  • art. 26 del regolamento edilizio comunale

    Prevede per le zone B il mantenimento della distanza di dieci metri tra fabbricati prevista dal d.m. n. 1444/1968; tale previsione non è stata derogata per i lotti interclusi.

  • art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019

    La relativa censura, già respinta dal TAR, non è stata specificamente riproposta in appello e pertanto non è stata esaminata ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La norma non contiene una deroga alle distanze minime applicabili nel caso concreto; la censura relativa alla sua violazione non è stata specificamente sviluppata in appello.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso in appello deve contenere ... le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    I capi della sentenza di primo grado non sorretti da specifiche censure d'appello non possono essere riesaminati dal giudice d'appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Il Comune ha riproposto l'eccezione assorbita in primo grado relativa alla mancata impugnazione dell'art. 26 del regolamento edilizio; tale eccezione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La disciplina regionale che consente l'edificazione sui lotti interclusi e sul preesistente allineamento stradale non può essere interpretata come deroga generale a tutte le distanze minime tra fabbricati, se lo strumento urbanistico comunale ha recepito la deroga limitandola all'allineamento stradale.
  • Quando il programma di fabbricazione comunale consente per i lotti interclusi l'edificazione sul preesistente allineamento stradale ma non deroga espressamente alla distanza minima tra fabbricati prevista dal regolamento edilizio e dal d.m. n. 1444/1968, resta applicabile la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
  • Le distanze minime tra fabbricati previste dal d.m. n. 1444/1968, poste a tutela di esigenze di igiene e sicurezza, hanno carattere inderogabile salvo una specifica e inequivoca previsione derogatoria recepita nello strumento urbanistico applicabile.
  • In appello, la parte deve formulare specifiche censure contro ciascun capo della sentenza impugnata; la mera indicazione del capo, senza contestazione della relativa motivazione, impedisce al giudice d'appello di riesaminarlo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiPiani regolatori e variantiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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