Cassazione Penale, Sentenza n. 13747/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano, deducendo violazione e erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 218 e 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e vizio motivazionale nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria. In particolare si è contestato che il giudice abbia reso considerazioni generiche e astratte (sulla gravità della violazione, entità del danno e pericolo per l'ulteriore circolazione) senza riferirsi alla fattispecie concreta né valutare adeguatamente la differenziazione delle pene tra i due imputati; che non sia stata effettuata una specifica prognosi circa la pericolosità della perdurante circolazione; e che vi sia contraddizione tra la concessione della sospensione condizionale della pena e la successiva revoca della patente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi ammissibili e li ha però rigettati. Ha ritenuto che, in materia di omicidio stradale, l'applicazione della revoca della patente in luogo della sospensione richieda un'esposizione puntuale delle ragioni con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s. Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato la scelta, richiamando la particolare gravità della violazione (mancata fermata in prossimità di un attraversamento pedonale), l'entità del danno (morte del pedone) e la necessità di tutela della sicurezza pubblica, svolgendo una prognosi di pericolosità. La Corte ha inoltre chiarito che i parametri dell'art. 218 sono meri criteri di riferimento la cui valutazione può essere sintetica e complessiva e che la misura della sanzione amministrativa accessoria si determina con criteri autonomi rispetto alla pena principale. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 2
art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992
Fornisce i parametri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione, tutela della collettività) che il giudice deve considerare e motivare quando sceglie tra sospensione e revoca della patente; la valutazione può essere complessiva e anche sintetica
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
art. 222, d.lgs. 285/1992
Regola la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la durata della sospensione deve essere determinata con riferimento ai parametri dell'art. 218 e non ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma penale sostanziale contestata; la gravità del fatto (morte del pedone) è elemento preso in considerazione per la valutazione della sanzione accessoria
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis) e legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, comma 50, legge 23/06/2017 n. 103 (introduzione comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.)
Limita la proponibilità del ricorso avverso sentenze di applicazione della pena a specifici motivi; tuttavia le statuizioni che esulano dall'accordo ratificato possono essere impugnate secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.)
art. 606, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rilevante per la possibilità di censurare le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- Quando il giudice applica la revoca della patente invece della sospensione deve motivare la scelta richiamando i parametri dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione, tutela della collettività).
- La valutazione dei parametri dell'art. 218 può essere effettuata in modo complessivo e anche sintetico; non è richiesta una disamina analitica punto per punto purché sia chiaro il criterio valutativo seguito.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione) si fonda sui parametri di cui all'art. 218 e non sui criteri applicabili alla determinazione della pena ai fini penali (art. 133 c.p.).
- Non sussiste necessariamente contraddizione tra la concessione della sospensione condizionale della pena e la revoca della patente: le motivazioni possono essere autonome e perseguire finalità diverse (rieducativa vs. tutela della sicurezza pubblica).
- I ricorsi avverso sentenze di applicazione della pena sono ammessi limitatamente alle questioni che escano dall'accordo ratificato o ineriscano a materie non ricomprese dalle limitazioni introdotte dalla legge n. 103/2017; in particolare è ammessa la censura sulle sanzioni amministrative accessorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13675/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13676/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13678/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13679/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13680/2022 del 11/04/2022
- Sentenza penale · 11 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13681/2022 del 11/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →