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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 1941 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la cartella di pagamento chiedendone l'annullamento sostenendo che la notificazione le era stata effettuata a mezzo PEC con un PDF privo di attestazione di conformità; in sede di costituzione la società depositò copie informatiche per immagine delle sole ricevute PEC senza attestazione di conformità agli originali informatici.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore del ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio previsto per la prova della notificazione via PEC (non depositando l'originale/duplicato informatico o copia informatica autenticata del messaggio PEC e delle ricevute, né, in alternativa, copie analogiche con attestazione di conformità). In precedenza la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro era stata ritenuta nulla, ma sanata ex tunc mediante la costituzione diretta del funzionario entro il termine perentorio fissato. La società è stata condannata a rifondere le spese di causa pari a 2.392,00 euro.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31.12.1992 n.546, art. 11, co.2

    «L'ufficio ... dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata»

    La Commissione interpreta la norma nel senso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, davanti alle commissioni tributarie provinciali, deve costituirsi direttamente attraverso persone appartenenti alla sua organizzazione e non tramite avvocati del libero foro o soggetti estranei; la costituzione tramite avvocato del libero foro è nulla ma sanabile.

  • c.p.c. art. 182, co.2

    Il principio di cui all'art. 182 co.2 (fissazione di termine per la rimozione del vizio di rappresentanza) è applicato al processo tributario: il giudice deve, d'ufficio, fissare termine per la diretta costituzione quando rilevi vizio di rappresentanza, con effetto sanante ex tunc se il termine è rispettato.

  • d.l. 23.10.2018 n.119, art.16, co.3 (conv. con legge 17.12.2018 n.136)

    «in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo... provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 31 gennaio 1994, n. 53»

    Il difensore che ha effettuato notificazione via PEC deve provare la notificazione depositando, se possibile, l'originale o un duplicato informatico o una copia informatica autenticata del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute; solo se ciò è impossibile può depositare copie analogiche con attestazione di conformità come pubblico ufficiale.

  • d.lgs. 31.12.1992 n.546, art. 22

    «a pena d'inammissibilità»

    L'art.22 impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di depositare i documenti necessari a provare l'avvenuta notificazione del ricorso; l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Cass. SS.UU. 19704/2015

    Richiamata per il principio che la notificazione della cartella è requisito dell'efficacia e non della validità: la cartella va comunque considerata notificata se il destinatario impugna assumendo di non essere stato notificato.

  • d.lgs. 10.11.2015 n.156 (modifica art.11 d.lgs.546/1992) e d.l.193/2016 art.1 co.8 (conv. legge 225/2016)

    Modifiche legislative che hanno ribadito/precisato il principio della costituzione diretta dell'agente della riscossione nelle commissioni tributarie, motivate in parte da esigenze di contenimento dei costi del processo tributario.

Massime di principio

  • La parte che notifica un atto via PEC deve depositare, al momento della costituzione telematica, l'originale/duplicato informatico o una copia informatica autenticata del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute; in mancanza la notificazione non è adeguatamente provata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La costituzione in giudizio di un ente pubblico o agente della riscossione tramite soggetti esterni alla sua organizzazione (es. avvocato del libero foro) è invalida davanti alle commissioni tributarie, ma il vizio è sanabile se l'ente si costituisce direttamente entro il termine perentorio fissato dal giudice (art.182 c.p.c.).
  • L'onere di prova della notificazione è essenziale e l'inammissibilità per mancato deposito dei documenti probatori è rilevabile d'ufficio, anche se la controparte si costituisce e non contesta la notificazione.
  • La notificazione della cartella è fattore di efficacia (possibilità di opporre eccezioni), ma, se il destinatario impugna la cartella sostenendo di non essere stato notificato, il giudice valuta comunque la vicenda alla luce degli elementi probatori e del principio consolidato che l'impugnazione può vale come prova dell'avvenuta conoscenza.
  • In processi telematici è preferibile depositare sempre i duplicati informatici o copie informatiche autenticate dei messaggi PEC per evitare inammissibilità; le copie analogiche sono ammesse solo come extrema ratio e devono essere corredate dall'attestazione di conformità.

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