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Sentenza

Sentenza n. 7663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 03034/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 3034/2024 che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per il recupero di contributi agricoli indebitamente erogati e gli atti amministrativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti creditori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola e la persona fisica coobbligata hanno appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa al recupero di contributi, emessa dopo la decadenza dal beneficio per il mancato raggiungimento delle unità di bovino adulto richieste. La società ha chiesto l'interruzione del giudizio per il decesso del proprio legale rappresentante e la riforma della sentenza; gli appellanti hanno contestato la preclusione derivante dalla definitività dell'atto presupposto e sostenuto che il mancato raggiungimento delle UBA fosse dovuto a forza maggiore, in particolare ad avversità meteorologiche, deducendo anche profili di incompatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione. La società, cancellata dal registro delle imprese il 7 agosto 2023, ha poi rinunciato all'appello. La persona fisica ha sostenuto di essere coobbligata e legittimata a ottenere la decisione nel merito.

La decisione

L'appello della società è dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto già estinto e privo di capacità giuridica. La rinuncia presentata dalla persona fisica non è ritenuta valida come rinuncia per conto della società: non è stata provata la sua qualità di avente causa né l'attribuzione della pretesa creditoria in base al bilancio finale di liquidazione o ad altro titolo successorio; la mera qualità di ex socia o liquidatrice non è sufficiente. È respinta la richiesta di interruzione per il decesso del legale rappresentante: l'art. 328, comma 3, c.p.c. non opera perché l'evento non si è verificato durante il termine per impugnare; la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti degli eredi, che non l'hanno impugnata, e non è quindi possibile riesaminare la legittimazione al ricorso di primo grado. L'appello della persona fisica è respinto nel merito: la cartella consegue a una pretesa divenuta definitiva dopo il rigetto, con decreto del Presidente della Repubblica, del ricorso straordinario contro l'atto impositivo; la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri e non per riproporre questioni relative all'accertamento presupposto, incluse quelle sulla forza maggiore e sulla conformità al diritto UE. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell'Unione determina annullabilità, non nullità, e doveva essere fatto valere impugnando tempestivamente l'atto presupposto. Gli appellanti sono condannati in solido alle spese del grado: euro 5.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna resistente.

Norme richiamate

  • art. 328, comma 3, c.p.c.

    Come osservato dalla Sezione, non opera la previsione di cui all’art. 328, comma 3, c.p.c., il cui ambito di applicazione è circoscritto al verificarsi dell’evento interruttivo nella pendenza dei termini per l’impugnazione.

    La regola sull'interruzione dei termini di impugnazione per morte della parte si applica soltanto quando l'evento interruttivo si verifica mentre tali termini sono pendenti; non giustifica l'interruzione nel caso esaminato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.

    Il contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione europea comporta, di regola, annullabilità per violazione di legge, non nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall'art. 21-septies sono tassative e non includono tale contrasto.

  • art. 112 c.p.c.

    Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni rilevanti comprese nei motivi; le doglianze non espressamente esaminate possono essere considerate non rilevanti e inidonee a modificare l'esito.

Massime di principio

  • La società cancellata dal registro delle imprese è estinta e priva di capacità giuridica; l'impugnazione proposta in suo nome è inammissibile.
  • La qualità di ex socio o di liquidatore non basta a dimostrare la successione in una specifica pretesa attiva della società estinta. Chi intende esercitare o rinunciare a tale pretesa deve allegare e provare il proprio titolo di avente causa, inclusa l'attribuzione del credito nel bilancio finale di liquidazione o la successione in un credito non inserito nel bilancio e non tacitamente rinunciato.
  • L'art. 328, comma 3, c.p.c. trova applicazione quando l'evento interruttivo si verifica durante la pendenza dei termini per impugnare; la mancata impugnazione da parte degli eredi comporta il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.
  • Una cartella di pagamento conseguente a una pretesa tributaria o amministrativa divenuta definitiva è impugnabile per vizi propri, non per contestare nuovamente l'atto presupposto e le questioni già decise.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo che il potere sia stato esercitato sulla base di una norma interna attributiva incompatibile con il diritto europeo e disapplicabile. L'atto deve essere impugnato entro il termine di decadenza, altrimenti diviene inoppugnabile.

Come è indicizzato

MaterieAppelloInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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