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Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 635/24 emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascuno degli anni scolastici considerati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Milano, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. Deduceva la mancata spontanea esecuzione della pronuncia. Il TAR ha esaminato d’ufficio anche un possibile profilo di inammissibilità relativo alla genericità della procura, ritenendolo superato poiché una postilla manoscritta aveva specificato gli estremi della sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza e risultava ancora inadempiente. La pronuncia del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 11 febbraio 2025; risultavano pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza decorso inutilmente il termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici considerati, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La sentenza del Tribunale di Milano, posta in esecuzione, aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il diritto al beneficio economico previsto dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato la disposizione per sottoporre al contraddittorio il possibile profilo d’inammissibilità relativo alla genericità della procura, poi ritenuto superato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è stata richiamata insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. poiché risultavano adempiute le condizioni per procedere all’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione obbligata e quest’ultima non vi abbia dato esecuzione.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere che l’incarico sia attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, con fissazione di un termine ulteriore per l’esecuzione dell’incarico.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio cui appartiene, non è dovuto uno specifico compenso per l’esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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