Sentenza n. 79/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prot. n. 102 del 3 marzo 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), pubblicato il giorno seguente sul portale istituzionale; - del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 400 del 12 settembre 2024, nonché di tutto quanto ivi richiamato; - dei pareri della Regione Basilicata, Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio prott. n. 228901 del 6 novembre 2023 e n. 184292 del 30 agosto 2024; - del parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura (MIC), Soprintendenza speciale per il PNRR, prot. n. 34274-P del 28 novembre 2024 e di tutti i pareri endoprocedimentali ivi richiamati; - ove occorra, dei verbali della conferenza di servizi e degli atti ivi richiamati; - di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e consequenziali comunque lesivi per la ricorrente, ancorché non conosciuti, nonché dello schema di decreto di compatibilità ambientale trasmesso al MIC per il concerto previsto ex lege.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per un progetto di impianto eolico, unitamente ai pareri istruttori e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo di VIA relativo a un impianto eolico di sedici aerogeneratori, deducendo: violazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990, per omessa o insufficiente valutazione della documentazione integrativa e del layout modificato; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; mancato ricorso al soccorso istruttorio; erroneità e inconferenza dei rilievi tecnici concernenti impatto paesaggistico, intervisibilità, biodiversità, producibilità e impatti cumulativi; difettoso esercizio della discrezionalità e mancato autonomo bilanciamento tra tutela ambientale e produzione di energia da fonti rinnovabili; erronea attribuzione di natura vincolante ai pareri acquisiti. La società ha inoltre contestato il mancato esame della documentazione trasmessa il 3 dicembre 2024. Le controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, deducendo la doverosità del diniego per indisponibilità dei suoli, interferenze tra impianti, violazione delle distanze tecniche, mancata accettazione della STMG e saturazione dell'area.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che Regione, Soprintendenza e Commissione tecnica avessero esaminato il layout modificato e che i pareri negativi fossero fondati su elementi concreti relativi a interferenze con beni archeologici e paesaggistici, usi civici, sovrapposizione con altri impianti, impatti cumulativi, biodiversità, acque, shadow flickering, producibilità e distanze tra aerogeneratori. L'errore del parere ministeriale nella citazione di elaborati superati non è stato ritenuto invalidante, poiché il MIC aveva richiamato e fatto propri i pareri aggiornati della Soprintendenza, contenenti l'esame del progetto modificato. La documentazione del 3 dicembre 2024 è stata legittimamente non valutata perché tardiva, presentata dopo la conclusione dell'istruttoria tecnica, costituente una seconda integrazione sostanziale non consentita dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, e comunque trasmessa in forma non tipizzata e non conforme alle specifiche tecniche. L'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti di VIA per espressa previsione dell'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il soccorso istruttorio non era dovuto, essendo la società già stata ammessa a produrre integrazioni. Le contestazioni tecniche non hanno evidenziato manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria, limiti entro i quali è consentito il sindacato giurisdizionale sulla VIA. Il decreto ministeriale è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo e la condivisione dei convergenti pareri negativi. In sede di VIA non sussiste uno specifico obbligo di bilanciare tutela ambientale e produzione di energia rinnovabile, poiché tale composizione è rimessa al successivo procedimento autorizzativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 4.000 euro in favore delle amministrazioni statali e in 4.000 euro in favore delle società controinteressate, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 152/2006
Disciplina il provvedimento unico in materia ambientale nell'ambito del quale era stata presentata l'istanza della proponente.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la procedura di VIA richiamata nel procedimento e nel giudizio.
art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006
entro il termine di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Delle osservazioni presentate l'autorità competente tiene conto ai fini delle determinazioni di cui al comma 5. L'autorità competente, al fine di acquisire elementi informativi ulteriori, può chiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, con la sospensione dei termini del procedimento, per non più di una volta.
La disposizione configura una sequenza procedimentale rigida e consente all'autorità di chiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente per non più di una volta; una seconda integrazione sostanziale, tardiva e successiva alla conclusione dell'istruttoria tecnica, non deve essere valutata.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce, insieme all'art. 5, il quadro normativo di riferimento per il giudizio di compatibilità ambientale e per il recepimento motivato degli esiti istruttori.
art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006
Esclude espressamente l'applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 ai procedimenti di VIA.
art. 10-bis l. 241/1990
Non trova applicazione nei procedimenti di VIA, sicché il proponente non può dolersi dell'omessa comunicazione dei motivi ostativi.
art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. 42/2004
Rileva per la tutela paesaggistica delle aree gravate da usi civici considerate nei pareri negativi.
artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004
Fondano la tutela dei beni culturali e archeologici, tra cui il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, interferiti dal progetto.
art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021
È stato richiamato dal Ministero della cultura in relazione alla non idoneità dell'area per l'interferenza con beni tutelati e relative fasce di rispetto.
art. 3 Regolamento UE 2022/2577
interesse pubblico prevalente
Il richiamo all'interesse pubblico prevalente delle fonti rinnovabili non impone, nella fase di VIA, uno specifico bilanciamento con la tutela ambientale, essendo la composizione degli interessi rimessa al successivo procedimento autorizzativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, quando il proponente abbia già fruito dell'unica possibilità di integrazione prevista dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, una seconda integrazione sostanziale presentata dopo la conclusione dell'istruttoria tecnica è tardiva e non deve essere valutata; il principio di leale collaborazione non consente di superare le preclusioni procedimentali stabilite dalla legge.
- L'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti di VIA, per effetto dell'espressa esclusione prevista dall'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di VIA, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, tecnica e istituzionale, è limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza, al travisamento dei fatti e ai macroscopici difetti di istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione su profili opinabili.
- Quando i pareri istruttori negativi convergono e l'amministrazione procedente vi aderisce, il decreto di VIA può essere motivato mediante richiamo e condivisione degli stessi, senza necessità di un autonomo e più intenso apparato motivazionale, salvo che l'amministrazione intenda discostarsene.
- In sede di VIA, la funzione amministrativa consiste nella verifica della compatibilità del progetto con l'ambiente e non nella composizione definitiva dell'interesse ambientale con quello alla produzione di energia da fonti rinnovabili; il bilanciamento complessivo degli interessi è rimesso al successivo procedimento autorizzativo.
- L'adesione dell'autorità procedente a pareri tecnici negativi convergenti non equivale ad attribuire loro natura vincolante né a rinunciare all'esercizio del potere, quando tale adesione costituisca una valutazione coerente con l'istruttoria complessiva e con motivazioni tecniche concrete e concorrenti.
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