Sentenza n. 1422/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento a) del verbale n. 644 del 9 dicembre 2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore di Flora Moquette s.r.l. della gara avente ad oggetto “Manutenzione delle tende di bordo delle unità navali dipendenti da COMDINAV QUATTRO, sedi di Augusta e Messina”; b) del provvedimento n. 9837 del 20 dicembre 2025, con cui è stata comunicata la conformità tecnica dell’offerta avanzata da Flora Moquette s.r.l.; c) dell’atto n. 6422 del 23 dicembre 2025, con cui è stata disposta la stipula del contratto; d) ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; e) per quanto di interesse, del verbale n. 631 del 1° dicembre 2025, del contratto n. 987 del 23 dicembre 2025, del bando e del disciplinare di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, comunicazione di conformità tecnica, stipula del contratto e ulteriori atti della gara per la manutenzione delle tende di bordo di unità navali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata, ha impugnato gli atti della procedura di gara avente a oggetto la manutenzione delle tende di bordo delle unità navali dipendenti da COMDINAV QUATTRO, aggiudicata all’operatore economico controinteressato con offerta di € 92.606,50. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, il difetto di istruttoria, l’illogicità e la violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che il contratto fosse stato stipulato il 23 dicembre 2025 prima dell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 4 delle disposizioni tecniche, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione della par condicio e dell’art. 97 Cost., sostenendo che l’aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse per non avere effettuato il sopralluogo su tutte le unità navali oggetto dell’appalto. Il capitolato prevedeva l’obbligo di sopralluogo presso tutte le unità navali, ma stabiliva anche che l’indisponibilità in porto delle navi ad Augusta e Messina non costituisse causa di esclusione. L’aggiudicataria aveva dichiarato di non avere potuto visitare tre unità navali perché impegnate in attività operative; la ricorrente stessa aveva effettuato 15 sopralluoghi su 17.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’Amministrazione ha prodotto il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’aggiudicataria. Il TAR ha precisato che, anche a voler ravvisare una mancata comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici, tale omissione non determina un vizio di legittimità della procedura, incidendo eventualmente soltanto sulla decorrenza dei termini per impugnare gli atti di gara. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha interpretato la clausola del capitolato alla luce della previsione secondo cui l’indisponibilità delle navi in porto non costituiva causa di esclusione. Poiché le unità non visitate dall’aggiudicataria erano assenti per ragioni operative, ricorreva l’eccezione prevista dalla lex specialis. L’ammissione degli operatori che non avevano potuto completare i sopralluoghi per causa non imputabile è stata ritenuta coerente con il favor partecipationis e con i principi del risultato e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 36/2023, applicati secondo l’art. 4. Non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento, poiché nessun concorrente aveva effettuato tutti i sopralluoghi, compresa la ricorrente, che ne aveva svolti 15 su 17. I documenti depositati tardivamente dalla controinteressata sono stati ritenuti irrilevanti e non utilizzati ai fini della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Amministrazione e dell’aggiudicataria, liquidate in € 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
La censura relativa alla stipula del contratto prima dell’aggiudicazione definitiva è stata respinta perché l’Amministrazione ha dimostrato l’esistenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
art. 92, comma 1, d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata richiamata in relazione all’obbligo di sopralluogo e alla pretesa necessità di escludere gli operatori che non lo avessero completato.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato concorre, insieme al favor partecipationis, a orientare l’interpretazione delle regole della gara in senso non espulsivo quando l’adempimento omesso dipenda da una causa non imputabile all’operatore.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio dell’accesso al mercato supporta l’ammissione degli operatori che non abbiano potuto completare i sopralluoghi per l’indisponibilità delle unità navali.
art. 4 d.lgs. 36/2023
I principi del risultato e dell’accesso al mercato costituiscono criteri interpretativi primari delle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
art. 2, comma 3, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dall’Amministrazione quale fondamento per superare eventuali auto-vincoli amministrativi alla luce degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla correttezza e imparzialità della procedura, ma le relative censure sono state respinte.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante dimostra che l’aggiudicazione definitiva è stata adottata, la contestazione della stipula del contratto per asserita mancanza di aggiudicazione definitiva è infondata; l’eventuale mancata comunicazione dell’aggiudicazione incide, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare, non sulla legittimità della procedura.
- Una clausola di gara che impone il sopralluogo presso tutti i luoghi o beni oggetto dell’affidamento deve essere interpretata insieme alla previsione che esclude l’effetto espulsivo quando il sopralluogo sia impedito dall’indisponibilità dei luoghi per cause non imputabili al concorrente.
- L’ammissione alla gara dell’operatore che non abbia potuto completare i sopralluoghi per cause oggettive non imputabili è coerente con il favor partecipationis e con i principi del risultato e dell’accesso al mercato, quando la mancata visita non comprometta la par condicio e la consapevole formulazione dell’offerta.
- Non sussiste disparità di trattamento quando la stazione appaltante ammetta tutti i concorrenti che non abbiano potuto effettuare integralmente i sopralluoghi per la medesima causa oggettiva, senza applicare selettivamente la deroga a favore di alcuni soltanto.
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