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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Venezia, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza; in subordine, per l’annullamento del provvedimento prot. n-OMISSIS- del 16 ottobre 2025; in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza ed a riconoscere le tutele di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.

Giustizia amministrativa202502292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza e, in subordine, nota prefettizia che rinviava sine die l’ammissione in funzione della disponibilità di posti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, giunto in Italia e trovandosi in condizioni di indigenza, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale e richiesta di applicazione delle misure di accoglienza. La Prefettura aveva comunicato che l’accoglienza nei centri era prioritariamente riservata a chi fosse giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare e che l’ammissione del ricorrente sarebbe stata disposta successivamente, nei limiti dei posti disponibili, senza indicare tempi certi. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del silenzio-inadempimento, sostenendo che la nota avesse natura meramente endoprocedimentale o soprassessoria e non fosse idonea a definire l’istanza; chiedeva quindi l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e, in subordine, l’annullamento della nota ove qualificata come provvedimento espresso. Chiedeva inoltre l’accertamento della fondatezza della pretesa e la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi e a riconoscere le misure di accoglienza. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare nel rito del silenzio, l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto contro un atto asseritamente ampliativo e l’inesistenza dei presupposti del silenzio-inadempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio la Prefettura adottava un provvedimento definitivo di ammissione del ricorrente al sistema delle misure di accoglienza. Il TAR ha ritenuto tale ammissione integralmente satisfattiva della pretesa azionata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché tale pronuncia è decisione di merito, il Collegio ha esaminato le eccezioni dell’Amministrazione, respingendole. Ha ritenuto ammissibile l’esame della domanda cautelare anche nel rito sul silenzio, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha escluso che la nota prefettizia avesse effetti ampliativi, poiché non accoglieva la domanda e rinviava sine die la possibile ammissione. Ha inoltre affermato che, se qualificata come atto endoprocedimentale o soprassessorio, la nota non superava l’inerzia, che poteva cessare solo con un provvedimento definitivo; se invece qualificata come provvedimento espresso, essa era comunque oggetto dell’azione subordinata di annullamento. Le spese sono state dichiarate nulle, considerata la natura statale dell’Amministrazione resistente e l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. È stato liquidato il compenso del difensore del ricorrente secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per l’azione avverso il silenzio-inadempimento; l’inerzia è superata solo dall’adozione di un provvedimento definitivo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo comporta la cessazione della materia del contendere, quale decisione di merito.

  • art. 29 c.p.a.

    Fondamento dell’azione subordinata di annullamento della nota prefettizia, ove qualificata come provvedimento espresso.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale, rendendo necessario l’esame della domanda cautelare anche nel giudizio sul silenzio.

  • art. 1 c.p.a.

    Ribadisce nel processo amministrativo il principio di effettività della tutela.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Non trova applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato; in tal caso non è stata disposta la rifusione delle spese.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    Attribuisce all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti tariffari e considerando l’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Concorrono a qualificare la liquidazione del compenso del difensore come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    Contribuisce a fondare la natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

  • art. 142 d.lgs. n. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza richieste dal ricorrente; il provvedimento definitivo di ammissione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, una comunicazione amministrativa che rinvia sine die la decisione sull’istanza e la subordina alla futura disponibilità di risorse o posti, senza definire la domanda, non supera l’inerzia procedimentale; questa è superata soltanto dall’adozione di un provvedimento definitivo.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con decisione nel merito e non meramente processuale.
  • Anche nel rito relativo al silenzio-inadempimento il giudice amministrativo deve esaminare la domanda cautelare, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 1 c.p.a.
  • Una nota amministrativa che non accoglie la domanda del privato e rinvia indefinitamente la possibile attribuzione del beneficio non ha effetti ampliativi della sfera giuridica del destinatario e non rende per ciò solo inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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