Cassazione Penale, Ordinanza n. 02622/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo che lo aveva condannato alla multa di euro 15.100 per il reato di inosservanza dell’ordine di espulsione. La decisione di merito aveva valorizzato: le immediate verifiche dei Carabinieri di Seriate, riferite in udienza, che deponevano in senso sfavorevole; la mancata ottemperanza a un decreto prefettizio di espulsione; la circostanza che la pendenza di altri procedimenti penali non legittimasse di per sé la permanenza in Italia; e l’assenza di un’autorizzazione espressa a rimanere nel territorio nazionale per esercitare le difese. Nel ricorso erano formulate tre doglianze, che la Corte sintetizza nel richiamo alla pretesa rilevanza della pendenza di altri procedimenti, alla particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000 e al riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ritiene tuttavia che tali argomenti non superino la ricostruzione sfavorevole già operata dal giudice di merito e non consentano di escludere la gravità del comportamento o di invocare la non punibilità o il trattamento di favore richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero idonee a scalfire la decisione di merito, fondata su accertamenti investigativi immediati e sull’inottemperanza all’ordine di espulsione, e che il disvalore della condotta ostasse sia al riconoscimento della particolare tenuità del fatto sia al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
punisce l’inosservanza dell’ordine di espulsione; nella specie la condotta è stata ritenuta integrata dalla mancata ottemperanza al decreto prefettizio di espulsione.
art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la pendenza di procedimenti penali non basta a giustificare la permanenza nel territorio italiano, in assenza di una espressa autorizzazione a rimanere per esercitare le difese.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il comportamento presenti un elevato disvalore, anche in considerazione di precedenti pendenze e di una pregressa inosservanza di un ordine di espulsione.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche richiedono elementi fattuali idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite; nel caso concreto la Corte esclude che ricorressero tali presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le doglianze che non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una diversa lettura del materiale già valorizzato dal giudice di merito possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La pendenza di altri procedimenti penali, da sola, non legittima la permanenza nel territorio dello Stato quando sia stata emessa un’ordinanza o un decreto di espulsione e manchi una specifica autorizzazione a restare per esigenze difensive.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare il complessivo disvalore della condotta, inclusa l’eventuale reiterazione dell’inosservanza di ordini autoritativi e la presenza di ulteriori pendenze processuali, come indice di non occasionalità e non esiguità del fatto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la presenza di concreti elementi fattuali favorevoli all’imputato; può essere legittimamente negato quando la gravità della condotta e il suo contesto non offrano basi per un adeguamento in senso attenuativo della pena.
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