Ordinanza n. 7/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 03.12.2025, con il quale il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord - “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”; - della comunicazione di esclusione dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord – “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”; - dello stesso verbale di gara prima indicato, nella parte in cui la stazione appaltante ha individuato quale prima classificata la società Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l., proponendo l’aggiudicazione dei lavori in suo favore; - del provvedimento di aggiudicazione in atto non comunicato, non conosciuto dalla ricorrente; - del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di riesame in autotutela valevoli quale informativa ricorso avanzate dalla Farel Impianti s.r.l., con le quali è stata richiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione; - ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all’impresa proposta quale aggiudicataria; - della lettera d’invito e del disciplinare di gara, ivi incluso l’art. 15.1 (contenuto della busta telematica A), ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’impresa ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 119, comma 3, c.p.a., senza adottare una misura di sospensione degli atti impugnati. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 16 aprile 2026 per la trattazione del merito. La decisione sulle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.
Atto impugnato: esclusione dalla gara per lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali 1 e 57, nonché gli atti connessi, inclusa la proposta di aggiudicazione
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il verbale del seggio di gara del 3 dicembre 2025, la comunicazione di esclusione, la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa prima classificata, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione e la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria. Ha inoltre contestato il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di riesame in autotutela aventi valore di informativa per il ricorso, nonché la lettera d’invito e il disciplinare di gara, incluso l’art. 15.1, ove interpretati in modo difforme dalla normativa vigente. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti né le ragioni dell’esclusione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare rapidamente l’udienza pubblica, senza adottare una specifica misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Nel rito relativo alle controversie soggette a trattazione accelerata, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata assicuri una tutela adeguata e renda non necessaria la sospensione degli atti impugnati.
- In caso di fissazione dell’udienza di merito quale forma di tutela cautelare, la decisione sulle spese può essere rinviata alla definizione definitiva del giudizio.
Come è indicizzato
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