Cassazione Civile, Ordinanza n. 41505/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (esecutato)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, l'esecutato aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo anche la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello, la Corte territoriale aveva invece dichiarato con ordinanza definitiva la litispendenza, ritenendo che fosse già pendente un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione a precetto), iniziato prima, avente il medesimo oggetto, e definito nei gradi di merito e in cassazione con sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso, contro la quale era pendente un giudizio di revocazione. Le eredi dell'esecutato hanno quindi proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 39 c.p.c. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite sul rapporto tra litispendenza e giudicato. La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale il secondo motivo, ritenendo decisivo che il giudizio preventivamente instaurato non fosse più pendente, essendosi formato il giudicato sulla sentenza che lo aveva definito, nonostante la pendenza del termine o del ricorso per revocazione straordinaria ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto erronea la dichiarazione di litispendenza resa dalla Corte d'appello, perché l'istituto ex art. 39 c.p.c. presuppone la contemporanea pendenza dei due giudizi e questa mancava, essendo il primo giudizio già definito con sentenza passata in giudicato. Ha quindi accolto il regolamento nei limiti necessari a censurare la statuizione processuale, ha ordinato la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d'appello di Napoli per l'esame del merito dell'appello e ha compensato integralmente le spese del procedimento per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
disciplina le opposizioni all'esecuzione; la Corte distingue tra opposizione a precetto e opposizione proposta nel corso dell'esecuzione, rilevando che l'identità dell'oggetto va poi apprezzata dal giudice del merito, ma non nel regolamento di competenza quando difetti la contemporanea pendenza.
art. 96 c.p.c.
richiamato solo quale domanda accessoria di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dall'opponente.
art. 39 c.p.c.
la litispendenza può essere dichiarata solo se il giudizio preventivamente instaurato è ancora pendente al momento della decisione; se è intervenuto giudicato, non opera la litispendenza ma eventualmente il giudicato.
art. 42 c.p.c.
costituisce il mezzo utilizzato per chiedere il regolamento di competenza avverso l'ordinanza di litispendenza.
art. 324 c.p.c.
definisce il passaggio in giudicato della sentenza, che esclude la litispendenza.
art. 2909 c.c.
la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, sicché il secondo giudizio va eventualmente valutato alla luce del giudicato e non della litispendenza.
art. 391 bis c.p.c.
la revocazione della sentenza della Cassazione per errore di fatto è impugnazione straordinaria e non impedisce la formazione del giudicato né durante il termine per proporla né dopo la sua proposizione; solo l'accoglimento della revocazione può far venir meno il giudicato. Inoltre non sospende l'esecuzione della sentenza né il regolare svolgimento del giudizio di rinvio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
individua il vizio di errore di fatto che consente la revocazione della sentenza di cassazione richiamata nel giudizio precedente.
art. 295 c.p.c.
la Corte, richiamando le Sezioni Unite, esclude la sospensione necessaria del secondo giudizio in presenza di identità di domande, perché la questione è governata dalla litispendenza o dal giudicato.
art. 337, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere la sospensione del secondo giudizio in presenza di causa identica già decisa nei gradi precedenti.
Massime di principio
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. richiede la contemporanea pendenza di due giudizi identici: se il giudizio introdotto per primo è già definito con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza.
- Quando il primo processo è già coperto da giudicato, il secondo giudizio non va bloccato per litispendenza, ma deve essere deciso tenendo conto dell'efficacia del giudicato sostanziale e delle relative preclusioni.
- La pendenza o la proposizione di una revocazione straordinaria contro la sentenza di cassazione non impedisce la formazione del giudicato e non fa rivivere la litispendenza; solo l'eventuale accoglimento della revocazione può rimuovere il giudicato.
- L'istituto della litispendenza e quello del giudicato rispondono entrambi all'esigenza del ne bis in idem, ma operano in momenti diversi e si escludono reciprocamente: prima la litispendenza, poi il giudicato.
- Nel regolamento di competenza, il controllo della Cassazione riguarda l'individuazione del giudice competente a decidere, non la definizione del merito della controversia, che resta riservata al giudice di merito.
- Le questioni sull'effettiva identità dell'oggetto dei due giudizi restano assorbite quando manca il presupposto stesso della litispendenza, cioè la contemporanea pendenza del primo processo.
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