Sentenza del 16/04/2019 n. 2408 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Accertamento definitivo a società a ristretta base societaria - Presunzione di distribuzione ai soci - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2010, contestando principalmente la validità dell'avviso per la mancata allegazione della delega di firma, la motivazione per relationem, la violazione della responsabilità limitata dei soci e l'assenza di prova dell'effettiva distribuzione degli utili extracontabili. L'accertamento personale derivava da un precedente accertamento definitivo nei confronti della società, che aveva determinato maggiori redditi per euro 1.222.789,00. L'Ufficio aveva imputato al socio, pro quota, un reddito imponibile di circa euro 303.985,00, presumendo la distribuzione degli utili non contabilizzati in ragione della ristretta base societaria.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato l'accertamento IRPEF. Ha stabilito che l'Amministrazione non è obbligata ad allegare all'avviso la delega di firma, ma deve esibirla in giudizio se contestata, come avvenuto. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione semplice secondo cui gli utili extracontabili di una società a ristretta base societaria sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute. Poiché l'accertamento societario era divenuto definitivo e il contribuente non aveva dimostrato che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti, la presunzione non è stata superata. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento parziale del reddito del socio sulla base degli elementi risultanti dall'accertamento effettuato nei confronti della società, compresa l'imputazione pro quota degli utili extracontabili presunti.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973
È stato utilizzato per determinare il maggior reddito d'impresa della società, accertamento poi divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato. La delega non deve necessariamente essere allegata all'avviso, ma l'Amministrazione deve dimostrarne l'esistenza in giudizio se viene contestata.
Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma riguarda la tassazione per trasparenza delle società di persone ed è richiamata come criterio analogo per giustificare, anche nelle società di capitali a ristretta base societaria, la presunzione di distribuzione proporzionale degli utili occulti.
Art. 2462 del Codice civile
La responsabilità limitata dei soci di una società di capitali riguarda la responsabilità patrimoniale per i debiti sociali, ma non impedisce l'accertamento fiscale personale dei redditi presuntivamente distribuiti.
Artt. 2433 e 2478-bis del Codice civile
Le norme disciplinano la distribuzione degli utili societari, ma la loro applicazione civilistica non esclude, in sede tributaria, il ricorso a una presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili.
Massime di principio
- Quando una società di capitali ha una base societaria molto ristretta o familiare, l'Amministrazione finanziaria può presumere, anche in assenza di una presunzione legale, che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- La presunzione è semplice e può essere superata dal socio con una prova concreta, ad esempio dimostrando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque non distribuiti.
- Se l'accertamento del maggior reddito societario è divenuto definitivo, esso costituisce normalmente il presupposto logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci e diventa molto difficile contestare soltanto genericamente la successiva imputazione personale.
- La responsabilità limitata del socio non esclude la tassazione del reddito che si presume personalmente percepito: limita la responsabilità per i debiti sociali, ma non impedisce l'accertamento delle imposte sul reddito.
- La delega di firma del funzionario che sottoscrive l'avviso non deve necessariamente essere allegata all'atto; se il contribuente la contesta, spetta all'Amministrazione produrla e dimostrarne la validità in giudizio.
- La mera contestazione dell'accertamento o l'assenza di prova dell'effettiva riscossione non sono sufficienti, da sole, a superare la presunzione: occorre fornire elementi specifici e documentati contrari alla distribuzione degli utili.
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