Cassazione Penale, Ordinanza n. 07858/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non superasse il vaglio di specificità e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 3 giugno 2024. L'unico motivo dedotto riguarda vizi motivazionali in tema di trattamento sanzionatorio e di trattamento circostanziale: in particolare, si contestava la motivazione sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva di concreta specificità e, comunque, non è consentita nei termini prospettati, perché investe il solo trattamento punitivo a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
art. 133 c.p.
La dosimetria della pena può essere motivata in modo sintetico, richiamando gli elementi ritenuti decisivi o espressioni equivalenti come "pena congrua" o "pena equa"; non è richiesta una motivazione dettagliata quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o usi formule sintetiche equivalenti, soprattutto se la pena inflitta è inferiore alla media edittale.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non richiede una confutazione puntuale di tutti gli elementi allegati dalle parti; è sufficiente che il giudice evidenzi gli aspetti negativi decisivi o l'assenza di profili positivi meritevoli di valorizzazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in una critica generica o non specifica alla discrezionalità del giudice di merito in materia di commisurazione della pena e attenuanti generiche, in presenza di motivazione non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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