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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07858/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non superasse il vaglio di specificità e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 3 giugno 2024. L'unico motivo dedotto riguarda vizi motivazionali in tema di trattamento sanzionatorio e di trattamento circostanziale: in particolare, si contestava la motivazione sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva di concreta specificità e, comunque, non è consentita nei termini prospettati, perché investe il solo trattamento punitivo a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.

  • art. 133 c.p.

    La dosimetria della pena può essere motivata in modo sintetico, richiamando gli elementi ritenuti decisivi o espressioni equivalenti come "pena congrua" o "pena equa"; non è richiesta una motivazione dettagliata quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o usi formule sintetiche equivalenti, soprattutto se la pena inflitta è inferiore alla media edittale.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non richiede una confutazione puntuale di tutti gli elementi allegati dalle parti; è sufficiente che il giudice evidenzi gli aspetti negativi decisivi o l'assenza di profili positivi meritevoli di valorizzazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in una critica generica o non specifica alla discrezionalità del giudice di merito in materia di commisurazione della pena e attenuanti generiche, in presenza di motivazione non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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