Cassazione Penale, Sentenza n. 17909/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di evasione per essersi allontanato dagli arresti domiciliari; unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la deduzione che l'imputato non rispose a citofono/campanello perché stava "riposando" e dunque non avrebbe potuto udire le chiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato: gli agenti avrebbero suonato ripetutamente il citofono del portone e successivamente il campanello dell'abitazione senza ottenere risposta; al controllo successivo l'imputato fu trovato in casa il giorno seguente. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza che ammette l'inferenza dell'allontanamento per la mancata risposta a ripetute e insistenti sollecitazioni della polizia giudiziaria. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726)
Si è affermato che l'allontanamento dagli arresti domiciliari può essere legittimamente dedotto dalla mancata risposta dell'imputato al suono del citofono/campanello quando le sollecitazioni siano ripetute, insistenti e tali da richiamare l'attenzione degli occupanti
Massime di principio
- La mancata risposta a ripetute e insistenti sollecitazioni (citofono/campanello) effettuate dalla polizia giudiziaria durante un controllo può essere valutata come elemento indiziario dell'allontanamento illegittimo dagli arresti domiciliari.
- La semplice reiterazione in cassazione della stessa difesa già esaminata dai giudici di merito (es. affermazione di essere stato "riposando") è spesso insufficiente a fondare il gravame e può determinare l'inammissibilità del ricorso se non sono indicate nuove questioni di diritto o vizi di motivazione effettivi e specifici.
- I giudici di merito devono fornire una motivazione sulla valutazione delle prove e, se lo fanno in modo comprensibile e coerente, la Cassazione tende a non riaprire il giudizio di merito salvo profili di diritto non già esaminati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; chi impugna dovrebbe valutare la fondatezza della novità argomentativa prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →