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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17909/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di evasione per essersi allontanato dagli arresti domiciliari; unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la deduzione che l'imputato non rispose a citofono/campanello perché stava "riposando" e dunque non avrebbe potuto udire le chiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato: gli agenti avrebbero suonato ripetutamente il citofono del portone e successivamente il campanello dell'abitazione senza ottenere risposta; al controllo successivo l'imputato fu trovato in casa il giorno seguente. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza che ammette l'inferenza dell'allontanamento per la mancata risposta a ripetute e insistenti sollecitazioni della polizia giudiziaria. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726)

    Si è affermato che l'allontanamento dagli arresti domiciliari può essere legittimamente dedotto dalla mancata risposta dell'imputato al suono del citofono/campanello quando le sollecitazioni siano ripetute, insistenti e tali da richiamare l'attenzione degli occupanti

Massime di principio

  • La mancata risposta a ripetute e insistenti sollecitazioni (citofono/campanello) effettuate dalla polizia giudiziaria durante un controllo può essere valutata come elemento indiziario dell'allontanamento illegittimo dagli arresti domiciliari.
  • La semplice reiterazione in cassazione della stessa difesa già esaminata dai giudici di merito (es. affermazione di essere stato "riposando") è spesso insufficiente a fondare il gravame e può determinare l'inammissibilità del ricorso se non sono indicate nuove questioni di diritto o vizi di motivazione effettivi e specifici.
  • I giudici di merito devono fornire una motivazione sulla valutazione delle prove e, se lo fanno in modo comprensibile e coerente, la Cassazione tende a non riaprire il giudizio di merito salvo profili di diritto non già esaminati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; chi impugna dovrebbe valutare la fondatezza della novità argomentativa prima di proporre ricorso.

Testo integrale

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