Cassazione Civile, Ordinanza n. 18278/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, le richieste di protezione sussidiaria e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte non ha esaminato i motivi di censura perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale apposta al ricorso non recava la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, formalità richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare, anche con un'unica sottoscrizione, sia la data sia l'autenticità della firma. Ha inoltre preso atto della decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva del Ministero. È stato altresì posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie disciplinate da questa norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede la certificazione del difensore circa tale posteriorità e l'autenticità della firma del conferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata indicazione o certificazione della data nella procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente, poiché la procura è nulla e non inesistente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Serve come parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.
d.lgs. 25/2008
La disciplina processuale richiamata regola le impugnazioni in materia di protezione internazionale e impone requisiti formali stringenti della procura speciale.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è inammissibile se non reca l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore su tale posteriorità.
- La certificazione del difensore può essere resa anche con un'unica sottoscrizione, purché comprenda sia l'attestazione della data della procura sia l'autenticità della firma del conferente.
- La mancanza della data o della certificazione richiesta determina nullità della procura e conseguente inammissibilità del ricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
- Quando il controricorrente non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →