Sentenza n. 662/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento 1) del bando di concorso recante “Avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva di quiz a risposta multipla per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (30 gg.) di due agenti di polizia municipale categoria C- posizione economica C1.” (vds. all. 1), pubblicato sul sito inPA – Portale del Reclutamento, nella parte in cui, violando il principio di trasparenza e parità di trattamento, è in contrasto con la linea difensiva del ricorrente (vds. all. 2 screenshot del sito web inPA); 2) della graduatoria definitiva del concorso pubblico recante “Avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva di quiz a risposta multipla per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (30 gg.) di due agenti di polizia municipale categoria C- posizione economica C1.”, approvata con determinazione n. 390 del 21 luglio 2025, a firma del dirigente dell'U.O. Economico-finanziaria del Comune di San Paolo di Civitate (FG), pubblicata sul sito web del Comune di San Paolo di Civitate nella sezione “albo pretorio” in data 24 luglio 2025, il cui esatto contenuto non è conosciuto in quanto non visibile sul sito web (all. 3 screenshot del sito web del Comune di San Paolo di Civitate); 3) dei verbali della Commissione esaminatrice “1° riunione commissione d’esame” prot. 6795 del 10 luglio 2025 e “2° riunione commissione d’esame” prot. 6891 del 14 luglio 2025, nella parte in cui integrano il bando di concorso indicando ulteriori criteri di valutazione delle prove scritte nonché nella parte in cui si dichiara la non ammissione del sig. -OMISSIS--OMISSIS- nella graduatoria degli idonei ed infine nella parte in cui non viene indicato e riportato lo schema di correzione delle singole domande (all. 4 - 1° riunione commissione d’esame” prot. 6795 del 10 luglio 2025, e all. 5 - “2° riunione commissione d’esame” prot. 6891 del 14 luglio 2025; 4) della scheda d'esame così come corretta dalla Commissione esaminatrice nella parte in cui vengono decurtati n. 4 punti a fronte di n. 8 risposte errate (all. 6 scheda esame) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; - per l’accertamento: A) della corretta votazione complessiva pari e/o superiore a 21/30 riportata dal ricorrente; B) dell’annullamento della penalità per la risposta errata così come prevista nel verbale della Commissione e con conseguente suo annullamento ai fini del calcolo del punteggio finale utile per l'inserimento in graduatoria e comunque per l’attribuzione al ricorrente di 0 punti per eventuali risposte errate; C) dell'assenza della validazione da parte della Commissione della griglia di valutazione contenente le risposte corrette per ogni singolo elaborato ed in particolare per l'elaborato del sig. -OMISSIS--OMISSIS-; D) e conseguente riconoscimento del ricorrente quale idoneo all'inserimento nella graduatoria finale degli idonei; - e per la condanna dell’Amministrazione all’obbligo di adozione del provvedimento di ammissione per cui è causa e/o di riconvocazione della Commissione per l’espletamento delle conseguenti fasi concorsuali in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, graduatoria definitiva, verbali della commissione esaminatrice e scheda d'esame relativi al concorso per l'assunzione stagionale a tempo determinato di agenti di polizia municipale, nella parte concernente i criteri di valutazione e la mancata ammissione del candidato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una selezione pubblica del Comune per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione stagionale di agenti di polizia municipale. Il bando prevedeva una prova composta da trenta quiz a risposta multipla e stabiliva, quale criterio di valutazione, l'attribuzione di un punto per ogni risposta esatta. Il candidato aveva conseguito 18/30, a causa della detrazione di penalità per otto risposte errate, risultando sotto la soglia di idoneità di 21/30. Ha impugnato il bando, la graduatoria, i verbali della commissione e la scheda d'esame, deducendo violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 12 delle preleggi, del principio di trasparenza, affidamento e parità di trattamento, violazione e falsa applicazione della lex specialis, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità manifesta, inconferenza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l'introduzione nei verbali di criteri ulteriori rispetto al bando, la detrazione di quattro punti per otto risposte errate, l'assenza o mancata validazione della griglia di correzione e la sua esclusione dalla graduatoria degli idonei. Ha inoltre prospettato il superamento della prova di resistenza e chiesto l'accertamento del punteggio corretto, l'annullamento delle penalità, il riconoscimento dell'idoneità e la riedizione delle operazioni concorsuali. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e il mancato superamento della prova di resistenza, oltre alla mancata impugnazione del bando, chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di essere stato assunto da un'impresa ferroviaria e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo la richiesta formulata dal ricorrente nella memoria depositata prima dell'udienza di merito. Il giudice non ha esaminato le censure relative alla legittimità del bando, ai criteri di valutazione, alla penalità per le risposte errate, alla griglia di correzione e alla mancata ammissione in graduatoria, poiché la sopravvenuta assunzione del ricorrente aveva fatto venir meno ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio e dell'eventuale sentenza favorevole. La declaratoria è stata adottata in applicazione del principio dispositivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessiva evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Norme costituzionali richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure di parità di trattamento, accesso agli uffici pubblici, buon andamento e imparzialità; non esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione della disciplina concorsuale; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ne ha richiamato l'applicazione per dare alle parti avviso del possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità derivante dall'omessa notifica ai controinteressati effettivi; la questione non è stata poi decisa per la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la decisione giudiziale determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, anche quando la perdita di interesse sia dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio.
- Quando il ricorrente chiede espressamente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice procede in conformità a tale richiesta in applicazione del principio dispositivo, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti amministrativi.
- La sopravvenuta improcedibilità impedisce l'esame delle questioni di legittimità dell'atto impugnato, comprese quelle relative ai criteri di valutazione concorsuale, qualora non residui un'utilità concreta derivante dalla loro eventuale decisione favorevole.
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