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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 5 del 28.1.2020, prot. n.1361, del Comune di Castelnuovo Rangone, di demolizione di opere abusive. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell'atto di diffida prot. 9341/2020 del 29.7.2020 del Comune di Castelnuovo Rangone.

Giustizia amministrativa202000257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere realizzate sul terrazzo dell'abitazione e, con motivi aggiunti, diffida a non utilizzare una vasca con idromassaggio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva di demolire una vetrata scorrevole destinata a chiudere una porzione del terrazzo, una vasca circolare con idromassaggio, fioriere e un parapetto in vetro. Ha dedotto, in primo luogo, che le opere rientrassero nell'attività edilizia libera e non fossero soggette a demolizione; in subordine, che fossero soggette a CILA, con applicazione della sanzione pecuniaria, oppure a SCIA, con applicazione della relativa sanzione pecuniaria. Ha inoltre contestato l'erroneità, il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria, sostenendo che le esigenze di sicurezza dell'edificio richiamate per la vasca, le fioriere e il parapetto non fossero comprovate né adeguatamente precisate. Con motivi aggiunti ha impugnato la diffida comunale, adottata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, a non utilizzare la vasca con idromassaggio, contestando il presunto rischio statico e richiamando una relazione tecnica di parte asseritamente incompatibile con quella comunale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notificazione ai proprietari dell'appartamento sottostante, autori delle segnalazioni che avevano dato origine agli accertamenti e titolari, secondo quanto allegato, di un danno diretto alla loro proprietà.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per omessa notificazione ad almeno un controinteressato necessario, senza esaminare nel merito le censure relative alla qualificazione edilizia delle opere, alla sanzione demolitoria e alla sicurezza strutturale. Ha ritenuto integrati entrambi i requisiti del controinteressato: il requisito formale, poiché i proprietari dell'appartamento sottostante erano agevolmente individuabili dalla ricorrente attraverso le denunce, le contestazioni delle infiltrazioni e l'accesso agli atti; e il requisito sostanziale, poiché essi avevano un interesse qualificato alla conservazione dell'ordinanza di demolizione, avendo denunciato danni e rischi specifici derivanti dalle opere abusive. Non erano quindi meri denuncianti o vicini, ma soggetti portatori di una posizione giuridica direttamente incisa. I motivi aggiunti, pur ritenuti ammissibili in quanto notificati anche al condominio, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: il Comune aveva dichiarato di non avere più ricevuto segnalazioni sull'utilizzo della vasca e, comunque, l'ordinanza di demolizione si era consolidata per effetto dell'inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso.

    L'omessa notificazione del ricorso a un controinteressato necessario determina l'inammissibilità dell'azione di annullamento. La qualità di controinteressato richiede sia l'individuabilità, anche agevole, del soggetto in base all'atto e alle circostanze del procedimento, sia la titolarità di un interesse qualificato e contrario alla conservazione dell'atto impugnato.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato quale base normativa della diffida comunale a non utilizzare la vasca con idromassaggio; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni concernenti la qualificazione e la sanzionabilità degli interventi edilizi; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla sanzione demolitoria; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della sanzione pecuniaria per interventi soggetti a SCIA; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le opere rientrassero nell'attività edilizia libera; la questione non è stata esaminata.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento delle opere a CILA; la questione non è stata esaminata.

  • art. 14 l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale delle sanzioni edilizie; la questione non è stata esaminata.

  • art. 16 l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23

    Richiamato dalla ricorrente quale base della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per opere soggette a SCIA; la questione non è stata esaminata.

  • art. 16-bis l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23

    Richiamato dalla ricorrente quale base della sanzione pecuniaria per opere soggette a CILA; la questione non è stata esaminata.

  • art. 7 l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina regionale sull'attività edilizia libera e sulla CILA; la questione non è stata esaminata.

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina regionale degli interventi edilizi; la questione non è stata esaminata.

  • art. 41 l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale delle sanzioni edilizie; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di notificare il ricorso di annullamento ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., occorre la contemporanea presenza di un requisito formale e di un requisito sostanziale.
  • Il requisito formale del controinteressato può sussistere anche quando il soggetto non sia nominativamente indicato nel provvedimento impugnato, purché sia agevolmente individuabile sulla base dell'atto e delle circostanze del procedimento conosciute dal ricorrente.
  • Il requisito sostanziale richiede un interesse specifico, qualificato e contrario a quello del ricorrente alla conservazione dell'atto impugnato; tale interesse ricorre, in materia edilizia, quando i soggetti che hanno denunciato gli abusi allegano e documentano danni diretti e specifici alla propria proprietà derivanti dalle opere contestate.
  • Il proprietario dell'immobile direttamente inciso da infiltrazioni o rischi strutturali asseritamente causati da opere edilizie abusive non è un mero vicino denunciante, ma può assumere la qualità di controinteressato necessario, con conseguente obbligo di notificargli il ricorso a pena di inammissibilità.
  • L'omessa notificazione del ricorso introduttivo al controinteressato necessario impedisce l'esame nel merito dell'impugnazione e determina l'inammissibilità dell'azione di annullamento; l'eventuale conoscenza del controinteressato acquisita attraverso un accesso agli atti non sostituisce la notificazione processuale.
  • I motivi aggiunti possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto presupposto o connesso si sia consolidato per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e non residui un interesse concreto e attuale alla decisione sull'atto ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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