Cassazione Penale, Sentenza n. 32134/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento inviato a nuovo giudizio. Il giudice ha ritenuto che la vicinanza temporale, l'identità del supporto materiale (stesso assegno) e la somiglianza delle modalità costituivano elementi rilevanti per presupporre una volizione criminale unitaria, elementi che il giudice dell'esecuzione aveva manifestamente omesso di considerare.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 03/04/2025 che ha negato il riconoscimento della continuazione tra precedenti condanne e il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per il quale era stato condannato con sentenza del 16/05/2023. Sostiene che i reati sono omogenei, commessi nello stesso periodo e con modalità simili, e che l'ordinanza non ha tenuto conto della precedente pronuncia che aveva già riconosciuto la continuazione per fatti analoghi. In particolare rileva che lo stesso assegno (n. 81505505100-01) è stato usato sia nella ricettazione ora contestata sia in una precedente imputazione per falso (7/5/2012) già unificata in continuazione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma della ricettazione è stata considerata rispetto alla possibilità di inserirla nella continuazione con altri reati: la decisione impugnata non ha valutato correttamente gli indici fattuali (identità del supporto materiale, vicinanza temporale, analogia di modalità) che possono far ritenere l'esistenza di una volizione criminale unitaria e dunque la sussistenza della continuazione.
Massime di principio
- La continuazione tra reati si valuta considerando, oltre alla natura degli illeciti, la vicinanza temporale e la somiglianza delle modalità di commissione: più stretti sono questi elementi, maggiore la probabilità di una volizione unitaria.
- L'identità dell'oggetto materiale impiegato per commettere più reati (es. lo stesso assegno) è un indice significativo di programmazione unitaria e va valorizzata nella valutazione del giudice dell'esecuzione.
- Un precedente riconoscimento di continuazione su fatti analoghi deve essere preso in considerazione e confrontato; il giudice che lo ignora o lo omette senza adeguata motivazione incorre in vizio di motivazione.
- Il rigore temporale gioca in senso inverso: l'ampio intervallo fra violazioni rende meno probabile la continuazione; un intervallo molto ristretto, invece, la rende più probabile.
- La decisione del giudice dell'esecuzione deve esporre in modo logico e motivato le ragioni per le quali ritiene assenti gli indici di unità volitiva; omissioni manifeste possono portare all'annullamento e al rinvio.
- In ipotesi concrete, il difensore dovrebbe documentare elementi oggettivi (pezzi materiali, date, modalità operative) che colleghino i fatti per sostenere la continuazione; il pubblico ministero o il giudice devono valutare questi elementi nel complesso.
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