Cassazione Penale, Ordinanza n. 16736/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/01/2024. La censura è unica e attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta non dovesse essere punita in ragione della sua tenuità. La Corte di cassazione rileva però che i giudici di merito avevano già esaminato e respinto la richiesta, valorizzando la gravità oggettiva del fatto di evasione, anche in relazione alla durata dell'allontanamento dal domicilio di restrizione. Tale valutazione è ritenuta giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito abbiano motivatamente escluso la tenuità valorizzando la gravità oggettiva della condotta; tale valutazione, se logicamente coerente e aderente agli atti, non è censurabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, ossia condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La dedotta mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere rivalutata in cassazione quando il diniego sia già stato motivato in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, la gravità oggettiva della condotta e la durata dell'allontanamento o dell'offesa possono costituire elementi idonei a escludere la non punibilità.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia coerente, corretta in diritto e priva di evidenti incongruenze logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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