Cassazione Penale, Sentenza n. 29066/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/11/2022 con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, relativo alla somma di euro 1.405.148,75 ritenuta profitto del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere plurimi delitti contro il patrimonio (truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio), nonché delitti di falso, corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché è pervenuta in cancelleria una rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla revoca della misura cautelare. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, in quanto il venir meno dell'interesse sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso non configura ipotesi di soccombenza.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La disposizione viene interpretata nel senso che la rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta carenza di interesse determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse, verificatasi dopo la proposizione del ricorso, non costituisce soccombenza che giustifichi condanna alle spese o sanzioni.
Cass. Sez.5, n. 10720 del 2021
Richiamata per confermare l'orientamento secondo cui la perdita di interesse sopravvenuta esclude la condanna alle spese/alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta carenza di interesse determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La perdita di interesse avvenuta dopo la proposizione del ricorso non è considerata soccombenza e dunque non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzione alla Cassa delle Ammende.
- È importante documentare formalmente la rinuncia e la ragione della carenza di interesse (ad es. revoca della misura) per ottenere la declaratoria di inammissibilità senza conseguenze economiche per il ricorrente.
- Prima di proporre ricorso, valutare la persistenza dell'interesse alla decisione; se è prevedibile la revoca della misura, la parte può optare per la rinuncia per evitare inutili oneri procedurali.
- La tempistica è cruciale: la qualificazione della perdita di interesse (sopravvenuta dopo il deposito del ricorso) influisce sulle conseguenze economiche e processuali.
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